IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'accordo sottoscritto,  in  data  29  aprile  2009,  tra  il
Ministero del lavoro e delle plitiche sociali e la  Regione  Sardegna
che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante  a
ciascun lavoratore  e'  integrato  da  un  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo sottoscritto,  in  data  16  aprile  2009,  tra  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lombardia
che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante  a
ciascun lavoratore  e'  integrato  da  un  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% di sostegno al reddito ed e' posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  in  data  17  settembre  2009,
relativo alla societa' TRISSOLBIA SPA, unita' di Olbia (OT) e Milano,
per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra
citata, ai fini della concessione del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Vista la nota del 2 ottobre 2009, con la quale la Regione  Sardegna
si assume l'impegno all'erogazione  della  propria  quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla societa' TRISSOLBIA SPA, in conformita'  all'accordo
siglato in data 29 aprile 2009 presso il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali; 
  Vista la nota del 5 ottobre 2009, con la quale la Regione Lombardia
si assume l'impegno all'erogazione  della  propria  quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla societa' TRISSOLBIA SPA, in conformita'  all'accordo
siglato in data 16 aprile 2009 presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda TRISSOLBIA SPA in favore di  134  lavoratori  dipendenti
presso la sede di Olbia (OT) e 6 lavoratori dipendenti presso la sede
di Milano; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a  carico  del  Fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, previsto dall'art. 2,
comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto- legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' autorizzata  la  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
in data 17 settembre 2009, in favore di  un  numero  massimo  di  140
unita' lavorative della societa' TRISSOLBIA SPA, per il  periodo  dal
19 settembre 2009 al 18 settembre 2010, per le unita' di Olbia (OT) e
Milano. 
  A valere sullo stanziamento di cui  all'art.  2,  comma  36,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul  Fondo  per  l'occupazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
per l'occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro 2.438.863,00. 
  Matricola I.N.P.S. di Olbia (OT): 7300305851. 
  Matricola I.N.P.S. di Milano: 4963741783. 
  Pagamento diretto: si.