IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  recante  organizzazione
comune dei mercati agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM) cosi' come  modificato  dal
regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini»; 
  Visto il regolamento n. 436/2009 della Commissione  del  26  maggio
2009, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
479/2008 del  Consiglio  in  ordine  allo  schedario  viticolo,  alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il  controllo  del
mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti  e  alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e abroga  i  regolamenti
(CEE) n. 649/87, (CE) n. 884/2001 e (CE) n. 1282/2001; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4 agosto 2006, recante «Vigilanza sul  controllo  della
produzione dei vini  di  qualita'  prodotti  in  regioni  determinate
(V.Q.P.R.D.)»; 
  Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che  all'art.  1,  comma
1047, stabilisce che  le  funzioni  di  vigilanza  sull'attivita'  di
controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito  dei  regimi
di produzioni agroalimentari di qualita'  registrata  sono  demandate
all'Ispettorato   centrale   repressione   frodi   che   assume    la
denominazione  di  «Ispettorato  centrale  per  il  controllo   della
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari»  e   costituisce   struttura
dipartimentale del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, regolamento recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha istituito, tra l'altro,  il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi  a  rafforzare
il sistema di gestione del vino DOCG "Brunello di Montalcino"»; 
  Vista la circolare n° 2008-2 del Department of the Treasury Alchool
and Tobacco Tax and Trade Bureau, con la quale  viene,  tra  l'altro,
stabilito che tutti gli  importatori  di  vino  a  DOCG  Brunello  di
Montalcino,  a  partire  dal  23  giugno  2008,  debbono  dotarsi  di
un'apposita  dichiarazione  del  Governo  italiano  che  attesti  che
l'annata ed il marchio del vino a DOCG Brunello di  Montalcino  siano
conformi ai  requisiti  del  disciplinare  di  produzione  e  che  il
prodotto sia commerciabile come tale in Italia; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 3 luglio 2008 relativo  alla  «Dichiarazione  ufficiale
dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita  "Brunello
di  Montalcino"  destinati   all'esportazione   negli   Stati   Uniti
d'America» con il quale  sono  stati  adottati  interventi  volti  al
rafforzamento del sistema dei controlli, al fine di  salvaguardare  a
livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino  Brunello  di
Montalcino; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 5 giugno  2009  con  il  quale,  da  ultimo,  e'  stata
disposta la proroga fino  al  31  dicembre  2009  delle  disposizioni
contenute nel decreto 3 luglio 2008; 
  Considerato che le procedure di controllo adottate  con  il  citato
decreto  3  luglio  2008  hanno  consentito  di  evitare  il   blocco
indiscriminato da parte delle Autorita' statunitensi delle partite di
vino a denominazione d'origine controllata e garantita  «Brunello  di
Montalcino» destinate al mercato statunitense; 
  Considerato, altresi', che le misure adottate con il citato decreto
3 luglio  2008  hanno  contribuito  efficacemente  a  consolidare  il
rapporto di fiducia tra il consumatore ed il  sistema  dei  controlli
posto  a  garanzia  del  qualita'  del  vino  a  DOCG  «Brunello   di
Montalcino»; 
  Considerato che il piu' volte citato decreto 3 luglio 2008 cessa di
applicarsi il 31 dicembre 2009; 
  Ritenuto di dover mantenere per un ulteriore periodo di sei mesi le
procedure  di  controllo  e  di  rilascio  della   dichiarazione   di
conformita'  per  le  partite  di  vino  a  denominazione   d'origine
controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato
statunitense; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
 
                               Proroga 
 
  Il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute  nel
decreto  3  luglio  2008  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e' prorogato al 30 giugno 2010. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2009 
 
                                                    Il Ministro: Zaia 
 
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 17