IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano  anche  con  riferimento  alla
dichiarazione dei  grandi  eventi  rientranti  nella  competenza  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri; 
  Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
recante  disposizioni  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle
attivita' connesse allo svolgimento del «grande evento»  EXPO  Milano
2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell'EXPO universale
2015 quale «grande evento»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
ottobre 2008,  recante  interventi  necessari  per  la  realizzazione
dell'EXPO Milano 2015, cosi' come modificato ed integrato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe  alla
normativa ordinaria previste dall'art. 3; 
  Viste le note in data 29 settembre e 13 novembre 2009, con le quali
il  Sindaco  di  Milano  -  Commissario  straordinario  delegato   ha
rappresentato l'esigenza di avvalersi  di  talune  ulteriori  deroghe
alla   normativa   ordinaria,   finalizzate   in   particolare   alla
realizzazione del programma  delle  opere  pubbliche,  ivi  indicate,
programmate dall'amministrazione comunale, nonche' del  Piano  urbano
parcheggi; 
  Viste le note del 3 e del 19 novembre 2009, con cui  il  presidente
della regione Lombardia concede l'intesa,  ai  sensi  dell'art.  107,
comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 112/1998, per provvedere
in  deroga  a  talune  disposizioni  normative,  limitatamente   alla
realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma  triennale
2009-2011 dell'amministrazione comunale e dai programmi precedenti; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  Per quanto  esposto  in  premessa,  e  ad  integrazione  di  quanto
previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri n. 3623 del 18 ottobre 2007, il Commissario delegato di  cui
all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre  2008,
modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 7 aprile 2009 e' autorizzato, ove necessario, ad  avvalersi,
esclusivamente  per  le  finalita'  indicate  nelle  premesse   della
presente ordinanza ed  oggetto  di  intesa  da  parte  della  Regione
Lombardia, delle seguenti deroghe alla normativa ordinaria: 
    decreto del Presidente Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli
6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 49; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 11 e 16; 
    decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modifiche ed integrazioni, articoli 53, 54, 67, 71, 72, 75,  82,  97,
98, 111, 112, 113, 114, 118, 120 comma 2-bis,126, 129, 130, 133, 142,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 220,
223, 224, 225, 226, 227, 253 comma 1 (nella  parte  in  cui  comporta
l'applicazione della legge 11 febbraio 1994  n.  109  alle  procedure
gia' bandite) e comma 25; 
    decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti necessarie all'applicazione del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 49, 182 e 192; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 18, 19,  20,
21, 22, 23, 25, 135; 
    decreto legislativo del 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modifiche ed integrazioni, artt. da 19 a 29; 
    regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, artt. 132,  133,  134,  135,
136, 137 e 138; 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, artt. 57, 93 e 96; 
    legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 6 e 9; 
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1 lett.
f), e comma 9, e art. 36, comma 6; 
    decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999,  n.  250,
art. 1; 
    decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,  n.  34,
art. 1, commi 3 e 4; 
    legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12,  artt.  66,
67, 68 e 69; 
    legge regionale della Lombardia 14 luglio 2009, n. 11,  art.  41,
commi 2, 3 e 4; 
    regolamento  del   Decentramento   Territoriale   approvato   dal
Consiglio comunale di Milano nella  seduta  del  13  marzo  1997  con
deliberazione n. 26/97, art. 29. 
  2. Per il compimento delle attivita'  indicate  nelle  premesse  da
porre in essere ai sensi  della  presente  ordinanza  il  Commissario
delegato si avvale,  oltre  che  della  segreteria  tecnica  prevista
dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  22  ottobre  2008,  del  personale  e   degli   uffici
dell'amministrazione comunale. 
  3 Agli oneri relativi all'attuazione del  comma  2  si  provvede  a
valere sulle risorse pubbliche e private, poste nella  disponibilita'
del Comune di Milano. 
  4. Per l'utilizzo delle risorse di  cui  al  presente  articolo  e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 gennaio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi