IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto pubblico locale Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e l'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per le comunicazioni concernente l'approvazione delle norme per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico degli ascensori destinati al trasporto di persone; Visti gli articoli 1, comma 3, 4, 5 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23 del Ministro dei trasporti recante norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri; Visto il decreto 5 giugno 1985, n. 1533 del Ministro dei trasporti recante disposizioni per il direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri; Visto il decreto 15 marzo 1993 del Ministro dei trasporti recante disposizioni riguardanti l'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante l'approvazione del regolamento concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 recante norme di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori; Visto il decreto 4 dicembre 2003 del Ministro delle attivita' produttive con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sono state pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori Visto il decreto 29 settembre 2003, n. 918 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riguardante l'individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali (ex S.I.I.T.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 2009, n. 307 di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e dei relativi compiti; Considerata la necessita' di semplificare il procedimento amministrativo per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio degli ascensori; Ritenuto che le norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, di cui alla parte III del decreto ministeriale 5 marzo 1931, n. 281, vadano rese coerenti ed adeguate alla normativa sopravvenuta e tenuto conto dell'evoluzione della tecnica e dell'esperienza nel settore; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le norme del presente decreto si applicano agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione e' minore di 15° rispetto alla verticale.