IL DIRETTORE GENERALE 
                    del controllo della qualita' 
                      e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  11  gennaio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2007, con il
quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in  Thiene,  Via
San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato  ad  effettuare  i  controlli
sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dall'11 gennaio 2007; 
  Considerato che il Consorzio per la Tutela dei Formaggi  Valtellina
Casera e Bitto ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni  Srl»
quale organismo di controllo e di certificazione della  denominazione
di origine protetta «Valtellina Casera» ai sensi dei citati  articoli
10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo  concernente   la   denominazione   di   origine   protetta
«Valtellina Casera» anche nella fase intercorrente  tra  la  scadenza
della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al  fine  di
consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione
del piano del controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  11  gennaio  2007,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    «CSQA
Certificazioni Srl» con decreto 11  gennaio  2007,  ad  effettuare  i
controlli  sulla  denominazione  di  origine   protetta   «Valtellina
Casera», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263
del 1° luglio 1996, e' prorogata fino all'emanazione del  decreto  di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.