IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella  legge
22 aprile 1987, n. 158, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341  ed  in  particolare  gli
articoli 12 e 16; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove  disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori  universitari  e  delega  al
Governo per riordino del reclutamento dei professori universitari  ed
in particolare l'art. 1, comma 14, che  prevede  rapporti  di  lavoro
subordinato,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e  di
didattica integrativa tramite la  stipula  di  contratti  di  diritto
privato a tempo determinato con soggetti in possesso  del  titolo  di
dottore di ricerca, o equivalente, conseguito in Italia o all'estero,
o, per le facolta' di medicina e chirurgia, del diploma di scuola  di
specializzazione, ovvero con possessori  di  laurea  specialistica  e
magistrale  o  altri  studiosi,  che  abbiano  comunque  una  elevata
qualificazione  scientifica,  il   cui   trattamento   economico   e'
determinato da ciascuna universita' nei limiti  delle  compatibilita'
di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro per la funzione pubblica; 
  Acquisiti i pareri della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, espressi in  data  23  novembre
2007 e in data 5 giugno 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La disciplina  di  cui  al  presente  decreto  si  applica  alle
universita' statali ai fini della stipula, previa  deliberazione  dei
competenti organi accademici e di  apposite  procedure  pubbliche  di
selezione, dei contratti di diritto privato di cui all'art. 1,  comma
14, della legge n. 4  novembre  2005,  n.  230.  Le  universita'  non
statali possono recepire le presenti disposizioni  con  deliberazioni
adottate dai competenti organi accademici.