IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare gli articoli 12 e 16; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per riordino del reclutamento dei professori universitari ed in particolare l'art. 1, comma 14, che prevede rapporti di lavoro subordinato, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e di didattica integrativa tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca, o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facolta' di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, il cui trattamento economico e' determinato da ciascuna universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica; Acquisiti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, espressi in data 23 novembre 2007 e in data 5 giugno 2009; Decreta: Art. 1 1. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle universita' statali ai fini della stipula, previa deliberazione dei competenti organi accademici e di apposite procedure pubbliche di selezione, dei contratti di diritto privato di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 4 novembre 2005, n. 230. Le universita' non statali possono recepire le presenti disposizioni con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici.