IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Considerato che la Commissione Sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nella riunione  del  17  dicembre  2009,  ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di specie  agrarie  indicate  nel  dispositivo  all'articolo
unico; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopra menzionate; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il D.P.R. 22  luglio  2009,  n.  129,  concernente  il  nuovo
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
 
                               Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8  ottobre  1973,  n.  1065,  sono
iscritte nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, le sotto  elencate  varieta'  di  specie  agraria,  la  cui
descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso
questo Ministero: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
     Il presente decreto entrera' in vigore il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
      Roma, 13 gennaio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
  Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla  registrazione  da  parte
dell'Ufficio centrale del  bilancio  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
38/1998.