IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi' come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 luglio 2003, concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli; Considerato che i citati regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009 sono entrati in applicazione a decorrere dal 1° agosto 2009; Ritenuto di dover adottare, le disposizioni nazionali attuative dei predetti regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alle menzioni tradizionali dei vini DOP e IGP ed all'etichettatura e presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12063 del 30 luglio 2009, concernente liste dei vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione dei vini senza DOP e IGP, che sono applicabili dal 1° agosto 2009; Ritenuto che, ai fini dell'approvazione della lista delle varieta' da escludere per l'etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP, in applicazione dell'art. 118-septvicies, par. 2, lett. b), (ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007, le varieta' di vite o loro sinonimi da inserire in tale lista sono quelle che rappresentano una superficie molto esigua, inferiore allo 0,5 per cento della superficie vitata italiana; Ritenuto altresi' di dover procedere all'abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 novembre 2009; Decreta: Art. 1 Disposizioni generali e definizioni 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. 2. Allorche' non sara' diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'; decreto: il presente decreto; ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero; regolamento: regolamento (CE) n. 607/2009; DOP: denominazione di origine protetta; IGP: indicazione geografica protetta; DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; DOC: denominazione di origine controllata; IGT: indicazione geografica tipica.