IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
    
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali,  e  il  Capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura  e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello stesso  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione  del  10  luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; 
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; 
  Vista la legge 20 febbraio 2006, n.  82,  recante  disposizioni  di
attuazione della normativa comunitaria  concernente  l'Organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi'  come
modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
3 luglio 2003, concernente le disposizioni nazionali applicative  del
regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del  29  aprile  2002,
che fissa talune modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)  n.
1493/1999 del Consiglio  per  quanto  riguarda  la  designazione,  la
denominazione, la presentazione e la protezione  di  taluni  prodotti
vitivinicoli; 
  Considerato che  i  citati  regolamenti  (CE)  n.  1234/2007  e  n.
607/2009 sono entrati in applicazione a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Ritenuto di dover adottare, le disposizioni nazionali attuative dei
predetti regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009, in  particolare
per  quanto  concerne  le   disposizioni   relative   alle   menzioni
tradizionali dei vini DOP e IGP ed all'etichettatura e  presentazione
di determinati prodotti vitivinicoli, in particolare  riprendendo  le
disposizioni di cui alla  circolare  del  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari  e  forestali  n.  12063  del  30  luglio  2009,
concernente liste  dei  vitigni  da  escludere  nell'etichettatura  e
presentazione dei vini senza DOP e IGP, che sono applicabili  dal  1°
agosto 2009; 
  Ritenuto che, ai fini dell'approvazione della lista delle  varieta'
da escludere per l'etichettatura e presentazione  dei  vini  che  non
hanno una DOP o IGP, in applicazione dell'art.  118-septvicies,  par.
2, lett. b), (ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007, le varieta' di vite  o
loro sinonimi da inserire in tale lista sono quelle che rappresentano
una superficie molto esigua,  inferiore  allo  0,5  per  cento  della
superficie vitata italiana; 
  Ritenuto altresi' di  dover  procedere  all'abrogazione  di  alcuni
decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e
dal presente decreto; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 26 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Disposizioni generali e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  disposizioni   nazionali
applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio  e  del
regolamento applicativo  (CE)  n.  607/2009  della  Commissione,  per
quanto concerne le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. 
  2.  Allorche'  non  sara'  diversamente  previsto,  per  specifiche
disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i  seguenti
termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: 
    Ministero:  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'; 
    decreto: il presente decreto; 
    ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del
Ministero; 
    regolamento: regolamento (CE) n. 607/2009; 
    DOP: denominazione di origine protetta; 
    IGP: indicazione geografica protetta; 
    DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; 
    DOC: denominazione di origine controllata; 
    IGT: indicazione geografica tipica.