IL CAPO DIPARTIMENTO 
           delle politiche di sviluppo economico e rurale 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visti i decreti  di  attuazione,  finora  emanati,  della  predetta
legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento,  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il disciplinare di produzione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata dei vini «Piemonte», come  da  ultimo  modificato
con decreto ministeriale 29 luglio 2009; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   4   agosto   2008,   concernente
modificazione  al  decreto  ministeriale  7  luglio   1997,   recante
disposizioni sui  recipienti  in  cui  sono  confezionati  i  vini  a
denominazione di origine; 
  Vista l'istanza presentata dalla  regione  Piemonte,  con  nota  n.
19500 del 28 luglio 2009, con la quale e' stata richiesta la modifica
dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di  consentire  il
confezionamento dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Piemonte», in contenitori alternativi al  vetro  conformemente  alle
disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008; 
  Visto il parere favorevole espresso nella  riunione  del  27  e  28
ottobre 2009 dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, in merito all'accoglimento della suddetta istanza; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla  modifica  dell'art.  8
del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di  origine
controllata «Piemonte», in conformita' al parere espresso dal  citato
comitato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il comma 1 dell'art. 8 del disciplinare di produzione  dei  vini  a
denominazione di  origine  controllata  «Piemonte»,  come  da  ultimo
modificato con il decreto ministeriale 29 luglio 2009, richiamato  in
premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo: 
  «1. Per  il  confezionamento  dei  vini  di  cui  all'art.  1  sono
consentiti tutti i  contenitori  previsti  dalla  normativa  vigente.
Tuttavia per le tipologie Piemonte "Chardonnay", "Piemonte"  Cortese,
"Piemonte" Barbera, "Piemonte" Bonarda  e  "Piemonte"  Grignolino  e'
consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un
otre in materiale plastico pluristrato di  polietilene  e  poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido,  di
capacita' non inferiore a 2 litri.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo