IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203; 
  Visto l'accordo governativo  del  23  marzo  2009,  di  recepimento
dell'intesa del 10 marzo 2009, intervenuta presso la  regione  Lazio,
con il quale, considerata la situazione di crisi nella  quale  si  e'
trovata la societa' Aeroporti di Roma S.p.a., e' stato concordato  il
ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni  salariale,  ai
sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 130
unita' lavorative che verranno poste in CIGS a partire da  non  oltre
il 15 aprile 2009; 
  Vista la nota della societa' Aeroporti di Roma  S.p.a.,  datata  21
aprile 2009, con la quale la societa' dichiara che la decorrenza  del
trattamento di cassa integrazione guadagni sara' il 1°  giugno  2009,
ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo
quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009; 
  Visto il decreto n. 46130, del 27 maggio  2009,  con  il  quale  e'
stata  autorizzata  la   concessione   del   trattamento   di   cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 80
unita' lavorative, della societa' Aeroporti di Roma  S.p.a.,  per  il
periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009; 
  Vista l'istanza presentata in data 30 novembre 2009, con  la  quale
la societa' Aeroporti di Roma S.p.a., ha richiesto la concessione del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di un numero massimo di 99 unita' lavorative  per  il  periodo
dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di un numero massimo di 99 unita' lavorative, per  il  periodo
dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 99
unita' lavorative, della societa' Aeroporti di Roma  S.p.a.,  per  il
periodo dal 1° dicembre 2009 al 31  maggio  2010.  Unita':  Fiumicino
(Roma); Matricola INPS: 7016347787; 
  Pagamento diretto: no.