IL DIRIGENTE GENERALE 
                         delle risorse umane 
                    e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 7 maggio 2003,  con  la  quale  la  sig.ra
Cameli Virginia Josefina, nata a Puerto Ordaz (Bolivar, Venezuela) il
18 novembre 1966, cittadina italiana, ha  chiesto  il  riconoscimento
del titolo denominato «Medico Cirujano», rilasciato in data 27  marzo
1992 dalla «Universidad Central de Venezuela»,  con  sede  a  Caracas
(Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia  della  professione  di
medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  -  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello  straniero»  -  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n.189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, che estende l'applicazione delle  norme  in  esso  contenute  ai
cittadini dell'Unione europea, in quanto piu' favorevoli; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui  al  citato
art. 49 del decreto n. 394/1999, che, nella riunione del 25  febbraio
2004,  ha  ritenuto  di  applicare   alla   richiedente   la   misura
compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale; 
  Visto l'esito di detta misura compensativa, effettuata in data 8  e
15 ottobre 2009, a seguito della  quale  la  sig.ra  Cameli  Virginia
Josefina e' risultata idonea; 
  Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti,  il
titolo oggetto del riconoscimento e' stato conseguito, in  Venezuela,
dalla Sig.ra Virginia Josefina Cameli Rojas; 
  Rilevato altresi' che, da quanto risulta  da  altra  documentazione
agli atti, le generalita' dell'interessata risultano  essere:  Cameli
R. Virginia J. e Cameli Virginia Josefina; 
  Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in data
9 dicembre 2009, con la quale l'interessata ha dichiarato che  Cameli
Virginia Josefina, nata a Puerto Ordaz  (Venezuela)  il  18  novembre
1966 e' la stessa persona di Cameli Rojas Virginia Josefina,  nata  a
Puerto Ordaz (Venezuela) il 18 novembre 1966; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Medico  Cirujano»,  rilasciato  in  data   27   marzo   1992   dalla
«Universidad Central de Venezuela», con sede a  Caracas  (Venezuela),
alla sig.ra Virginia Josefina  Cameli  Rojas,  nata  a  Puerto  Ordaz
(Bolivar, Venezuela) il  18  novembre  1966,  e'  riconosciuto  quale
titolo  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
medico-chirurgo. 
  2.  La  dott.ssa  Cameli  Virginia  Josefina  e'   autorizzata   ad
esercitare  in  Italia  la  professione  di  medico-chirurgo,  previa
iscrizione   all'Ordine   dei    medici-chirurghi    territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  dell'Ordine   stesso   della
conoscenza della lingua italiana e delle  speciali  disposizioni  che
regolano l'esercizio professionale in Italia. 
  3. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi