IL DIRETTORE GENERALE 
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Viste le richieste dei responsabili della conservazione in  purezza
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo,  volte  a  ottenere   la
cancellazione delle varieta' medesime dal registro nazionale; 
  Considerato che le varieta'  per  le  quali  e'  stata  chiesta  la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato che la Commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17  dicembre  2009,  ha
ratificato le determinazioni assunte nella riunione del  30  novembre
2009  in  ordine  alle  richieste  di  cancellazione,  dal   relativo
registro, delle varieta' indicate nel dispositivo; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  inserito  dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e  da
ultimo modificato dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 2001,  n.  322,  le  sotto  riportate  varieta',  iscritte  al
registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con  il
decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 gennaio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
          Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto  di
            controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
            dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
            registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
            del Ministero dell'economia e delle finanze, art.  9  del
            decreto del Presidente della Repubblica  n. 38/1998.