IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che  stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli  agricoltori
nell'ambito della  politica  agricola  comune  ed  istituisce  taluni
regimi di  sostegno  a  favore  degli  agricoltori,  che  modifica  i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.  378/2007  e
abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della  Commissione,  recante
modalita' di applicazione del regime di pagamento  unico  di  cui  al
regolamento (CE) n. 73/2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della  Commissione,  recante
modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione  e
del sistema integrato di gestione e controllo di cui  al  regolamento
(CE) n. 73/2009; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1,
del  decreto-legge  24  giugno   2004,   n.   157,   convertito   con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n.  204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto  all'applicazione
nel territorio nazionale  dei  regolamenti  emanati  dalla  Comunita'
europea; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   5   agosto   2004,   concernente
disposizioni per l'attuazione della riforma della  politica  agricola
comune e successive modifiche e integrazioni; 
  Considerato che con il regolamento  (CE)  n.  73/2009,  sono  state
riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli
agricoltori  nell'ambito   della   politica   agricola   comune,   in
particolare  le  norme  di  concessione  dell'aiuto  specifico   alla
qualita' per il frumento duro che cessa a partire dal 2010; 
  Considerato che occorre stabilire le modalita'  per  l'integrazione
nel regime di pagamento unico degli  importi  erogati  a  titolo  del
suddetto  regime  di  aiuto  specifico,  in  particolare  per  quanto
concerne il calcolo del  valore  dei  titoli  all'aiuto  per  ciascun
agricoltore; 
  Considerato che, ai fini  dell'attribuzione  dei  titoli  all'aiuto
spettanti agli agricoltori, per evitare disparita' di trattamento tra
gli stessi e' opportuno  scegliere  un  periodo  di  riferimento  che
comprende  l'intero  arco  temporale  previsto   dall'art.   64   del
regolamento (CE) n. 73/2009; 
  Ritenuto opportuno affidare all'AGEA il  compito  di  attuare,  con
propri provvedimenti, le disposizioni del presente decreto; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 26 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Il  presente  decreto   fissa   disposizioni   per   l'integrazione
dell'aiuto specifico alla qualita' per il frumento duro previsto  dal
Titolo IV, Capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003  nel  regime
di pagamento unico.