IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Vista l'istanza della sig.ra Pretto Sakmann  Arianna,  nata  il  18
luglio  1974  a  Asiago  (Italia),  cittadina  italiana,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modifiche,  in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n.  206  del
2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di  avvocato
conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso ed esercizio in  Italia
della professione di avvocato; 
  Considerato che la richiedente ha conseguito il  titolo  accademico
di  «dottore  in  Giurisprudenza»  nel  febbraio   2002   presso   la
Universita' degli studi di Trento; 
  Preso atto che ha ottenuto un «Master of Laws» presso la  «Columbia
University» nel maggio 2007; 
  Considerato altresi' la richiedente ha superato il «Bar Exam» e  il
«Profession Ethic Exam» presso la Suprema Corte dello  Stato  di  New
York nel luglio 2008; 
  Preso atto inoltre che ha documentato di aver completato la pratica
biennale presso uno studio legale italiano; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il  27
ottobre 2009; 
  Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di avvocato  e  quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla sig.ra Pretto Sakmann Arianna, nata il 18 luglio 1974 a Asiago
(Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale
di  «Attorney  and  Counsellor  at  Law»  quale  titolo  valido   per
l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della  professione
in Italia.