IL RETTORE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in  particolare  l'art.  6,
comma 9 e 10; 
  Visto lo Statuto di autonomia della Seconda Universita' degli studi
di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996  -
riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4  luglio  2001,  e  da
ultimo modificato e integrato con decreto rettorale  n.  1241  del  7
maggio 2009; 
  Vista la delibera del senato accademico n. 118 del 21 dicembre 2009
con  la  quale,  sentito  il  parere  favorevole  del  consiglio   di
amministrazione espresso con delibera n. 144 del 30 novembre 2009, e'
stata approvata la modifica dell'art. 14, comma 4  lettera  c)  dello
Statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli,  sostituendo
l'espressione «pari peso» con il termine «rappresentativita'»; 
  Vista la nota prot. n. 1290 inviata al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in data  13  gennaio  2010,  con  la
quale sono state trasmesse, per i  provvedimenti  di  competenza,  le
predette  delibere  del  senato  accademico  e   del   consiglio   di
amministrazione; 
  Vista la nota prot. gen. di Ateneo n. 2365 del 20 gennaio 2010  con
la quale il MIUR ha reso noto che in merito alla proposta di modifica
dell'art. 14 dello Statuto di questo Ateneo non  ha  osservazioni  da
formulare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il testo dello Statuto di autonomia della Seconda Universita' degli
studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del  7  giugno
1996, riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001,  e
da ultimo modificato e integrato con decreto rettorale n. 1241 del  7
maggio 2009, all'art. 14, comma 4,  lettera  c)  e'  modificato  come
segue: 
    «al   personale   dirigenziale   e   tecnico-amministrativo   non
richiamato nella  precedente  lettera  b),  con  rapporto  di  lavoro
organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito
regolamento, sono  complessivamente  valutati  nella  misura  del  6%
dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento tiene conto  della
distribuzione di  tale  personale  sui  cinque  poli  universitari  e
nell'amministrazione centrale,  e  garantisce  rappresentativita'  ad
ognuna di queste sei articolazioni».