IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 4, paragrafo
1, lettere a) e b) e l'art. 13, paragrafo 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  recante  istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di  recepimento  della
direttiva 2008/41/CE della Commissione del 31  marzo  2008,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze  attive,  tra  cui  il  cloridazon,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato  che  l'Impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente  decreto  ha
ottemperato a quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del  citato
decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti; 
  Visto  altresi'  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i
prodotti fitosanitari espresso in data 9 giugno 2009, favorevole alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari  riportati  in
allegato al  decreto,  che  risultano  conformi  alle  condizioni  di
iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
194, della sostanza attiva cloridazon; 
  Considerato che, conformemente a detto parere, la  ri-registrazione
provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al
decreto, viene  concessa  fino  alla  scadenza  di  iscrizione  della
sostanza attiva cloridazon, fatte salve la  presentazione  nei  tempi
fissati dalle direttive di iscrizione stesse, di un dossier  conforme
all'Allegato III del citato decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi  di
cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei prodotti elencati in allegato al presente decreto  ha  trasmesso,
in data 8 ottobre 2009 e 25 novembre 2009, le etichette adeguate alle
nuove  condizioni  di  impiego  fissate  per   la   sostanza   attiva
cloridazon, ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Considerato che per il solo prodotto fitosanitario  Pyramin  FL  e'
stata richiesta nella nota  trasmessa,  l'autorizzazione  a  produrre
presso l'officina BASF Agri-Production S.A.S. - Gravelines (Francia); 
  Considerato  che  l'Impresa  titolare  dei  prodotti   fitosanitari
elencati nell'allegato al presente decreto, dovra'  presentare  entro
il 31 dicembre 2010, nelle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 2,
del citato decreto 29 aprile 2008, un fascicolo conforme ai requisiti
di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995,  nonche'
i dati  indicati  nella  parte  B  dell'allegato  alla  direttiva  di
iscrizione  della  sostanza  attiva  cloridazon,   pena   la   revoca
dell'autorizzazione; 
  Ritenuto di ri-registrare  provvisoriamente  fino  al  31  dicembre
2018, data di scadenza dell'iscrizione della citata  sostanza  attiva
nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti
salvi gli adempimenti stabiliti  dall'art.  3,  comma  2  del  citato
decreto 29 aprile 2008; 
  Visti i versamenti effettuati per i prodotti fitosanitari riportati
in allegato al presente decreto, ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
contenenti  la  sostanza  attiva   cloridazon,   sono   ri-registrati
provvisoriamente  alle  nuove  condizioni  d'impiego,  stabilite  dal
citato decreto 29 aprile 2008. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari  in  questione:  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dall'art. 3,  comma  2,  del  decreto  29  aprile  2008  di
iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  che  prevedono  la  presentazione
entro il 31 dicembre 2010, di un fascicolo conforme ai  requisiti  di
cui all'Allegato III del decreto  legislativo  n. 194/1995,  ai  fini
della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi  di
cui all'Allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate
nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione  della  sostanza
attiva   cloridazon   nell'allegato   I   del   decreto   legislativo
n. 194/1995; 
  Per il solo prodotto fitosanitario Pyramin FL e' autorizzata  anche
l'importazione di confezioni  pronte  per  l'uso  dallo  stabilimento
dell'Impresa BASF Agri-Production S.A.S. - Gravelines (Francia). 
  Sono approvate  quale  parte  integrante  del  decreto  stesso,  le
etichette allegate, con  le  quali  i  prodotti  fitosanitari  devono
essere posti in commercio. 
  L'Impresa titolare delle registrazioni  dei  prodotti  fitosanitari
elencati nell'allegato al presente decreto, e' tenuta a rietichettare
o a  fornire  ai  rivenditori  un  fac-simile  di  etichetta  per  le
confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini
di deposito sia presso gli esercizi di vendita  e  ad  adottare  ogni
iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un
corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2009 
 
                                      Il direttore generale: Borrello