IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento (CE) n. 30 della  Commissione  del
14 gennaio 2010, la denominazione «Pesca  di  Verona»  riferita  alla
categoria ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati, e' iscritta
quale   indicazione   geografica   protetta   nel   registro    delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4,  del
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», affinche' le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
indicazione geografica protetta «Pesca di Verona», registrata in sede
comunitaria con regolamento (CE) n. 30 del 14 gennaio 2010. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Pesca di Verona», possono utilizzare, in  sede  di  presentazione  e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni  conformi  al
regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto  di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 18 gennaio 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo