IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data  5  ottobre  2009  dall'impresa
estera Makhteshim Chemical Works Ltd, con sede legale in  P.O.B.  60,
Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim
Agan   Italia   S.r.l.,   intesa   ad    ottenere    l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Folmak  WDG»,  contenente  la  sostanza  attiva  folpet,  uguale  al
prodotto di riferimento denominato «Vite FOL» registrato al n.  11501
con D.D. in data 8 novembre 2002, dell'impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento «Vite FOL»; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data  di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato,  fatti  salvi  gli
adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni  in  applicazione  dei
principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto  legislativo  n.
194/1995, attualmente in  corso  per  il  prodotto  fitosanitario  di
riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2010 l'impresa estera Makhteshim Chemical Works Ltd con  sede  legale
in  P.O.B.  60,  Beer  Sheva  -  Israele,  rappresentata  in   Italia
dall'impresa Makhteshim  Agan  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in
Bergamo, via G.  Falcone  n.  13,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato  FOLMAK  WDG,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni  delle
valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso  per  il
prodotto  fitosanitario  di  riferimento  ai  sensi  della  direttiva
2006/39/CE. 
  Il prodotto  e'  confezionato  nelle  taglie  da  g  250-500  e  kg
1-5-10-20-25. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dalle
imprese estere Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva (Israele) e
U.C.B. - Pantserschipstraat, 207 - B - 9000 Gent - Belgio. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14862. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello