IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  Regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione,  alla  immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva  n.
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge  13  novembre  2009,  n.  172,  di  istituzione  del
Ministero della salute e incremento del numero di  Sottosegretari  di
Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di  recepimento  della
direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28  marzo  2008,  relativo
all'iscrizione delle sostanze  attive  amidosulfuron  e  nicosulfuron
nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2008; 
  Vista la decisione del 10 ottobre 2008, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  271  dell'11  ottobre  2008,   di
rettifica  della  citata  direttiva 2008/40/CE   relativamente   alle
inesattezze riguardo ad alcune date in essa riportate; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, paragrafo 2,  del  citato  decreto
ministeriale 29 aprile 2008 che stabilisce l'obbligo per  i  titolari
delle   autorizzazioni   dei   prodotti    fitosanitari    contenenti
nicosulfuron, di presentare al Ministero della salute in alternativa: 
    a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui  all'allegato  II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto; 
  Viste le istanze presentate dai titolari dei prodotti  fitosanitari
riportati nell'allegato  al  presente  decreto,  contenenti  sostanza
attiva tecnica nicosulfuron di  fonte  Du  Pont  de  Nemours,  Sharda
Worldwide  Exports  Pvt,  Makhteshim  Agan   o   Rotam   Agrochemical
International Co, diverse dalla fonte  di  riferimento,  valutata  ai
fini dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Viste altresi' le autorizzazioni rilasciate alla Direzione generale
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione rispettivamente  da
Du Pont de Nemours, Sharda Worldwide Exports Pvt, Makhteshim  Agan  e
Rotam  Agrochemical  International  Co,  per  l'accesso  al   proprio
fascicolo di  allegato  II  relativo  alla  sostanza  attiva  tecnica
nicosulfuron di fonte diversa da quella di riferimento,  valutata  ai
fini dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il documento SANCO 10796/2003 - revisione rev. 10.3 - ottobre
2007 che definisce fasi, procedure  e  linee  guida  armonizzate  del
processo di ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  a  seguito
dell'inclusione  di  una  sostanza  attiva  nell'allegato   I   della
direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che, in applicazione di dette  procedure,  la  verifica
dell'equivalenza delle sostanze tecniche di fonte diversa  da  quella
di  riferimento  e  della  completezza  dei  relativi  dossier  viene
affidata ad uno Stato relatore designato; 
  Considerato che, con note pubblicate nel sito riservato Circa della
Commissione europea in data 5 maggio  e  16  giugno  2009,  il  Regno
Unito, in qualita' di Stato membro relatore, ha  rilevato  potenziali
lacune nei dossier di Allegato II presentati per la  sostanza  attiva
nicosulfuron di fonte Du Pont de Nemours,  Sharda  Worldwide  Exports
Pvt,  Makhteshim  Agan  e  Rotam   Agrochemical   International   Co,
relativamente ad alcuni studi su  metaboliti  che  si  formano  nelle
acque di falda a concentrazioni superiori a  0.1  μg/l,  al  fine  di
dimostrare la loro non rilevanza tossicologica alle dosi  di  impiego
proposte (60  g  s.a./ha,)  rinviando  ai  singoli  Stati  membri  la
verifica delle condizioni di impiego sul proprio territorio; 
  Considerato altresi' che: 
    la  formazione  dei  metaboliti  in  questione  a  concentrazioni
superiori a 0.1 μg/l potrebbe essere  correlata  alle  condizioni  di
utilizzo, dal momento  che,  dalle  valutazioni  dello  Stato  membro
relatore, appare risultare  inferiore  a  detto  limite  con  dosaggi
inferiori a 40 g s.a/ha; 
    che, in tale evenienza, secondo i criteri comunitari  attualmente
vigenti, la documentazione in questione dovrebbe essere ritenuta  non
piu' necessaria; 
    e che, di conseguenza, i dossier presentati dalle imprese Du Pont
de Nemours, Sharda Worldwide Exports Pvt,  Makhteshim  Agan  e  Rotam
Agrochemical International Co non sarebbero piu' ritenuti incompleti; 
  Considerato pertanto necessario verificare: 
    la sussistenza di condizioni  di  utilizzo  che  garantiscano  la
presenza di metaboliti a livelli inferiori a  0,1  μg/l  e,  in  tale
evenienza; 
    la sussistenza di  condizioni  di  effettiva  applicabilita'  sul
territorio nazionale di restrizioni che definiscano la non necessita'
degli studi in questione, come peraltro proposto da  alcuni  titolari
dei dossier in questione; 
  Ritenuto di conseguenza di dover sospendere i prodotti fitosanitari
contenenti nicosulfuron di fonte Du Pont de Nemours, Sharda Worldwide
Exports Pvt, Makhteshim Agan o Rotam Agrochemical  International  Co,
diverse da quella di riferimento, valutata  ai  fini  dell'iscrizione
della  sostanza  attiva  nicosulfuron  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, al fine di effettuare le verifiche
in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' sospesa a far  data  dal  presente  decreto  l'autorizzazione
all'immissione in commercio dei prodotti  fitosanitari  riportati  in
allegato al presente decreto, contenenti  nicosulfuron  di  fonte  Du
Pont de Nemours, Sharda Worldwide  Exports  Pvt,  Makhteshim  Agan  o
Rotam Agrochemical  International  Co,  diverse  da  quella  iscritta
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  al
fine di effettuare le verifiche in premessa.