IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data  23  luglio  2009  dall'impresa
Sumitomo   Chemical   Agro   Europe   S.A.S.   intesa   ad   ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario denominato Aiko 10 EC, contenente  la  sostanza  attiva
pyriproxyfen, uguale al prodotto di riferimento denominato Admiral 10
EC  registrato  al  n.  12117  con  D.D.  in  data  1°  marzo   2004,
dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Admiral 10 EC; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data  di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi,  pena
la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti  e
gli adeguamenti alle conclusioni delle  valutazioni  in  applicazione
dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto  legislativo
n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2010 l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede  legale
in 2 rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de  Crecy,  Saint  didier  au
Mont d'Or - Lione (Francia), e' autorizzata ad immettere in commercio
il prodotto fitosanitario denominato AIKO 10 EC con la composizione e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in  questione,
gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle  valutazioni
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/1995, per  il  prodotto  fitosanitario  di
riferimento. 
  Il    prodotto    e'     confezionato     nelle     taglie     da l
0,200-0,250-0,500-1-5. 
  Il prodotto e' preparato  nello  stabilimento  dell'Impresa  Isagro
S.p.A. in  Aprilia  (Latina);  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera  SBM  Formulation  -
Beziers Cedex (Francia). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14801. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello