IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, possono procedere  per
il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni  avvenute
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la
quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528  e  530
sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.  35,  comma  4,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e  successive  modificazioni  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno  precedente  e  dei
relativi oneri; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Viste le note delle amministrazioni interessate che,  nel  chiedere
le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere,  danno
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute  nell'anno  2007  e
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; 
  Considerato che l'onere previsto per le  assunzioni  richieste  non
supera le  risorse  finanziarie  utilizzabili  secondo  la  normativa
citata; 
  Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata; 
  Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge del 6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto in particolare l'art. 74,  commi  1,  5  e  6,  del  predetto
decreto legge n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente,  la
riduzione  degli  assetti  organizzativi,   la   dotazione   organica
provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; 
  Visto il decreto legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in  particolare
l'art. 41, comma 1,  come  modificato  dall'art.  23,  comma  3,  del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il  termine  per
procedere alle  assunzioni  di  personale  relative  alle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art.  1,  commi  523  e  643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le  relative  autorizzazioni  possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2009; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Tenuto  conto  che  le   assunzioni   autorizzate   sono   comunque
subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica, e che
sino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 74, comma 1,
del  decreto  legge  n.  112  del  2008,  la  dotazione  organica  e'
individuata in  misura  pari  ai  posti  coperti  alla  data  del  30
settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e  di  mobilita'
avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge; 
  Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto  legge  n.  112
del 2008 che  esclude  dall'applicazione  dell'art.  74  medesimo  le
strutture del comparto sicurezza, delle  Forze  armate  e  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire  da  parte  di  ciascuna
amministrazione; 
  Visto il decreto legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009,  n.  102,  ed  in  particolare
l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata  in  vigore
dello  stesso  decreto  le  amministrazioni  vigilanti  su  enti   ed
organismi pubblici statali, nonche'  strutture  pubbliche  statali  o
partecipate dallo Stato,  anche  in  forma  associativa  e  gli  enti
interessati, sino al conseguimento degli  obiettivi  di  contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma  3  dello  stesso
articolo 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale  a
tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi   comprese   quelle   gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali,  fatte  salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle  frontiere,  delle  forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle  universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e  del  comparto
scuola  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente.  Per   le
finalita' di cui al comma 4 dell'art.  34-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009,  n.  14,  sono  altresi'  fatte  salve  le  assunzioni
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  nei  limiti  consentiti   dalla
normativa vigente; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' il divieto di assumere  previsto
dall'art. 17, comma 7, del  decreto  legge  1°  luglio  2009  n.  78,
convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto  2009,  n.  102,  le
amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto,  di
cui  costituisce  parte  integrante,   portati   a   compimento   gli
adempimenti di cui alle citate disposizioni, accertata  dagli  organi
competenti la realizzazione degli obiettivi  di  risparmio  assegnati
secondo le  modalita'  indicate,  possono  procedere,  ai  sensi  del
combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'art. 1, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, all'assunzione  a  tempo  indeterminato  delle
unita'  per  ciascuna  indicate  e  per   un   onere   corrispondente
all'importo accanto specificato. 
  2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere,  entro  e
non oltre il 31 gennaio  2011,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa dei  singoli  Ministeri  e  dei
rispettivi bilanci delle altre amministrazioni. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 novembre 2009 
 
                p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Brunetta 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1, foglio n. 186