TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE 
            (Approvato nella seduta del 9 febbraio 2010) 
 
  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, 
  a)	visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla
RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1  e  4
della legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)	visti, quanto alla tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela  delle
pari opportunita' tra uomini e donne nelle  trasmissioni  televisive,
l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975,  l'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n.  807,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma
2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo  1  della  legge  22
febbraio  2000,  n.  28,  l'articolo  1,  comma  3,   della   vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI,  gli  atti
di indirizzo approvati dalla Commissione il  13  febbraio  ed  il  30
luglio 1997; 
  c)	visto, quanto alla tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo  3  del  Testo
Unico della radiotelevisione, approvato con  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di  indirizzo  approvati  dalla
Commissione, in particolare, il 13 febbraio  e  il  30  luglio  1997,
nonche' 1'11 marzo 2003; 
  d)	viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive
in periodo elettorale e le relative potesta'  della  Commissione,  la
legge 10 dicembre  1993,  n.  515,  e  le  successive  modificazioni;
nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento  elettorale,
l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; 
  e)	vista in particolare la legge 22  febbraio  2000,  n.  28  e  la
potesta' attribuita dagli articoli 2,  3,  4  e  5  alla  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi   di   dettare,   con   riferimento   alla   societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo  pubblico,  disposizioni,
regole e criteri specifici finalizzati a garantire l'osservanza della
predetta legge e dei principi in essa indicati; 
  f)	vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43,  recante:  "Nuove  norme
per l'elezione dei consigli delle  regioni  a  statuto  ordinario"  e
successive modificazioni; 
  g)	vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n.  1,  recante:
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; 
  h)	vista la legge della regione  Toscana  5  agosto  2009,  n.  50,
recante modifiche alla legge n.  25  del  13  maggio  2004,  recante:
"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente  della
Giunta regionale"; 
  i)	vista la legge della  regione  Lazio  13  gennaio  2005,  n.  2,
recante: "Disposizioni in materia di elezione  del  presidente  della
regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilita'  e
di incompatibilita' dei  componenti  della  Giunta  e  del  Consiglio
regionale"; 
  I) vista la legge della regione  Puglia  28  gennaio  2005,  n.  2,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
Presidente della Giunta regionale"; 
  m)	vista la legge della regione  Marche  1  febbraio  2005,  n.  5,
recante "Norme relative alle  elezioni  regionali  dell'anno  2005  -
Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004,  n.  27  "Norme  per
l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale"."; 
  n)	vista la legge della regione  Campania  27  marzo  2009,  n.  4,
"Legge elettorale"; 
  o)	vista la legge della  regione  Umbria  4  gennaio  2010,  n.  2,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
Presidente della Giunta regionale"; 
  p)	vista, quanto alla  disciplina  delle  consultazioni  elettorali
comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81,  e  successive
modificazioni; 
  q)	tenuto conto che per domenica 28 e  lunedi'  29  marzo  2010  e'
previsto lo svolgimento delle elezioni per il  rinnovo  dei  Consigli
regionali e dei  Presidenti  delle  Giunte  regionali  nelle  regioni
Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,   Liguria,
Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Toscana,  Umbria  e  Veneto,
nonche' per il rinnovo di  un  rilevante  numero  di  amministrazioni
comunali e provinciali; 
  r)	rilevato che,  in  data  11  febbraio  2010,  sara'  affisso  il
manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni; 
  s)	rilevato   altresi',   con   riferimento   a   quanto   disposto
dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica
ed i messaggi autogestiti nei periodi  non  interessati  da  campagne
elettorali o referendarie approvata  dalla  Commissione  parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei  servizi  radiotelevisivi
nella  seduta  del  18  dicembre  2002,  che  le  predette   elezioni
interessano oltre un quarto del corpo elettorale; 
  t)	consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  u) considerata la prassi  pregressa  ed  i  precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  dispone 
  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
      (Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le 
                            trasmissioni) 
 
  1.	Le disposizioni del presente  regolamento  si  riferiscono  alle
campagne per le elezioni regionali, comunali  e  provinciali  fissate
per i giorni 28 e 29 marzo  2010,  inclusi  gli  eventuali  turni  di
ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010. 
  2.	Le  disposizioni  del  presente  regolamento  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio
relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1. 
  3.	La RAI cura che alcune delle trasmissioni  di  cui  al  presente
regolamento siano ritrasmesse per  l'estero  da  RAI  Internazionale,
garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti
i soggetti politici aventi diritto.