IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle Finanze 
 
  Visti gli articoli 226, 230 e 585 del regio decreto 23 maggio 1924,
n.  827,  concernente  il  regolamento  per   l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello  Stato  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,
che prevede che il pagamento dei tributi e delle altre  entrate  puo'
essere  effettuato  anche  con  sistemi  di  pagamento  diversi   dal
contante; 
  Visto il decreto del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle
dogane e delle imposte  indirette,  di  concerto  con  il  Ragioniere
generale dello Stato, del 27 dicembre 1999 con il  quale  sono  state
introdotte nuove modalita' di pagamento  e  di  deposito  presso  gli
uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; 
  Visto  il  regolamento  adottato  con  il  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,  recante  norme
per  l'introduzione  di  nuove  modalita'  di  versamento  presso  le
tesorerie statali; 
  Visto l'art. 77 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia  doganale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 4, comma
2-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge,
con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.   202,   che
disciplina, al comma 2, le modalita'  di  pagamento  o  deposito  dei
diritti doganali, prevedendo che lo stesso puo' avvenire mediante: 
    a) accreditamenti  in  conto  corrente  postale,  nei  limiti  di
importo stabiliti dall'Amministrazione postale; 
    b) vaglia cambiari della Banca d'Italia, del banco  di  Napoli  e
del banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura
garantita, nonche' mediante assegni bancari emessi da istituti  e  da
aziende di credito; 
    c) bonifico bancario con valuta fissa; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  per
l'anno 2008 che, all'art. 1, comma 119,  al  fine  di  consentire  la
semplificazione degli  adempimenti  degli  operatori  doganali  e  la
riduzione  dei  costi  gestionali   a   carico   dell'Amministrazione
finanziaria, consente il pagamento o il deposito dei diritti doganali
mediante bonifico  bancario  o  postale  autorizzando  l'apertura  di
un'apposita contabilita' speciale, presso la Banca d'Italia,  su  cui
far affluire le relative somme e demandando ad un  decreto  del  capo
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia
e delle finanze le inerenti modalita' di  riversamento  all'Erario  o
agli altri enti beneficiari; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
febbraio 2009, concernente la dematerializzazione degli ordinativi di
contabilita' speciale di conto corrente; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) del regolamento emanato con  il
decreto del Presidente della  Repubblica  30  gennaio  2008,  n.  43,
concernente  il  regolamento  di   riorganizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma  404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  che  ha  istituito  il  Dipartimento
delle finanze; 
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che
stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali  generali
delle amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la Banca d'Italia per gli aspetti che riguardano i  servizi
di tesoreria statale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modalita' di pagamento e di deposito dei diritti doganali. 
              Conto intestato all'Agenzia delle dogane 
 
  1. Gli importi versati a titolo di  pagamento  o  di  deposito  dei
diritti doganali o delle altre somme la cui riscossione e'  demandata
agli  uffici  doganali,  effettuati  mediante  bonifico  bancario   o
postale, affluiscono  all'apposita  contabilita'  speciale  istituita
presso la Tesoreria  dello  Stato  denominata  «diritti  doganali»  e
intestata «Agenzia delle dogane», per il successivo riversamento, con
modalita' telematiche, all'erario o agli altri enti beneficiari.  Per
tali versamenti trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del regolamento adottato con il decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293. 
  2. L'Agenzia delle dogane provvede, a giorni alterni,  a  prelevare
le somme affluite nella contabilita' speciale di cui al comma  1  per
il contestuale versamento  ai  pertinenti  capitoli  di  entrata  del
bilancio dello Stato o il riversamento agli altri enti beneficiari. 
  3. Nel  caso  in  cui  la  scadenza  coincida  con  un  giorno  non
lavorativo, l'operazione di riversamento e' eseguita il primo  giorno
lavorativo successivo. 
  4.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   del   flusso   delle
informazioni inerenti i pagamenti ed i depositi di cui  al  comma  1,
tra  gli  Uffici  dell'Agenzia   delle   dogane   e   le   competenti
articolazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nella disposizione di bonifico  l'ordinante  dovra'  indicare,  oltre
alle coordinate bancarie in formato IBAN, il proprio codice fiscale e
la causale del versamento anche ai fini  della  corretta  indicazione
del codice versante dei  ricevitori  sulla  quietanza  di  versamento
(Mod. 121T). 
  5.  Per  quanto  attiene  le  modalita'  di  contabilizzazione  dei
bonifici di cui al comma 1 e la restituzione  di  somme  erroneamente
versate con i medesimi trovano applicazione in quanto compatibili  le
disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento  n.  293  del
2006. 
  6. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane  di  intesa  con  il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e sentita la Banca
d'Italia, sono impartite le  istruzioni  operative  ai  soggetti  che
intendono usufruire delle modalita' di pagamento di cui al comma 1. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno  efficacia  a  decorrere
dall'emanazione del provvedimento di cui al comma 6. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 febbraio 2010 
 
                                   Il direttore generale: Lapecorella