IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista  la  domanda  presentata  in  data  17   settembre   2009   e
successivamente  integrata  con   lettera   del   23   gennaio   2010
dall'impresa Makhteshim Chemical Works LTD con sede  legale  POB  60,
84100 Beer Sheva -  Israele,  rappresentata  in  Italia  dall'Impresa
Makhteshim Agan Italia srl, via  Falcone,  13 -  Bergamo,  intesa  ad
ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del  prodotto
fitosanitario denominato Olionet, contenente la sostanza attiva  olio
minerale paraffinico (CAS  n.  97862-82-3),  uguale  al  prodotto  di
riferimento  denominato  Eko  Oil  Spray  registrato  al   n.   12573
con decreto  direttoriale in   data   29   agosto   2007   modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 gennaio  2010,
dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Eko Oil Spray; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data  di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato,  fatti  salvi  gli
adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei  principi  uniformi
di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n.  194/1995,  per  il
prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto  ministeriale 9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  28  agosto
2012, l'Impresa Makhteshim Chemical Works LTD, con  sede  legale  POB
60, 84100 Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia  dall'Impresa
Makhteshim Agan Italia srl, via Falcone, 13 - Bergamo, e' autorizzata
ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato
OLIONET con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario
di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 0,5-1-5-10-20-25 litri. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento dell'Impresa estera Makhteshim Chemical Works  LTD,  con
sede legale POB 60, 84100 Beer Sheva - Israele. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14386. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello