IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Terni 
 
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile  1994,  n.  342,  recante  semplificazioni  dei   procedimenti
amministrativi in materia  di  lavori  di  facchinaggio  che  prevede
l'attribuzione agli Uffici  provinciali  del  lavoro  delle  funzioni
amministrative in materia di determinazione delle tariffe  minime  di
facchinaggio in precedenza esercitate dalle  Commissioni  provinciali
per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3  della
legge 3 maggio 1955, n. 407; 
  Visto il decreto Ministeriale n.  687/1996  che  ha  unificato  gli
uffici  periferici  del  Ministero   del   lavoro   nella   Direzione
provinciale  del  lavoro,   attribuendo   i   compiti   gia'   svolti
dall'U.P.L.M.O. al  servizio  politiche  del  lavoro  della  predetta
Direzione; 
  Vista la deliberazione  adottata  in  data  24  luglio  1978  dalla
Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di  facchinaggio
di Terni  di  attenersi,  per  la  determinazione  delle  tariffe  di
facchinaggio, al trattamento economico previsto dal C.C.N.L.,  per  i
dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto; 
  Vista la circolare del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali n. V/25157/70-Doc. del 2  febbraio  1995  (regolamento  sulla
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di  lavori
di facchinaggio); 
  Considerati gli indici ISTAT del costo della vita  per  il  periodo
2008-2009; 
  Considerato   l'incremento   del   costo   del   lavoro   derivante
dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di  quello  previdenziale
derivante dall'applicazione dell'art. 2 del  decreto  legislativo  n.
423/2001; 
  Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori  del
settore nelle riunioni del 14 dicembre 2009,  28  dicembre  2009,  12
gennaio 2010 e 3 febbraio 2010; 
  Visto il proprio decreto in data 20 novembre 2007; 
 
                             Determina: 
 
  Le tariffe minime dei lavori di  facchinaggio  sono  stabilite  dal
presente decreto. 
  A) La tariffa minima inderogabile  per  prestazioni  di  lavoro  di
facchinaggio e' rideterminata secondo la tabella allegata con aumento
del 4,4% rispetto alla precedente secondo il prospetto  allegato  che
fa parte integrante del presente decreto. 
  B) La tariffa ha validita' biennale  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2010.  La  stessa,  su  richiesta  delle   organizzazioni   sindacali
datoriali e dei lavoratori, potra' essere rideterminata nel corso del
biennio qualora si dovessero  verificare  le  condizioni  di  cui  al
penultimo comma della circolare del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali prot. n. V/25157/70-Doc. del  2  febbraio  1995  in
ordine all'eventuale rinnovo del  C.C.N.L.  per  i  dipendenti  delle
imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto. 
  Il provvedimento  viene  pubblicato  mediante  affissione  all'Albo
dell'Ufficio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Terni, 8 febbraio 2010 
 
                                     Il direttore provinciale: Chelli