IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300; 
    Visto l'art. 48 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
    Visto il decreto del Ministro della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
    Visto il decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
    Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
    Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
    Vista  la  determinazione  29  ottobre  2004  «Note   AIFA   2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 259  del  4  novembre  2004  e  successive
modificazioni; 
    Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
    Visto il decreto con il quale la  societa'  EG  S.P.A.  e'  stata
autorizzata all'immissione in commercio  del  medicinale  Perindopril
EG; 
    Vista la domanda con la quale la ditta EG S.P.A.  ha  chiesto  la
riclassificazione della confezione da 8 mg compresse 30 compresse  in
blister AL/AL; 
    Visto il parere della commissione consultiva tecnico  scientifica
del 2 dicembre 2009; 
    Vista la deliberazione n. 25 del 18 dicembre 2009  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale Perindopril EG (perindopril) nella  confezione  sotto
indicata e' classificato come segue: 
  Confezione: 
    8  mg  compresse,  30  compresse  in  blister  AL/AL,  A.I.C.  n.
039202167/M (in base 10) 15DCCR (in base 32); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,64; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,71.