IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni,
che al capo I reca norme per  incentivare  l'emersione  dell'economia
sommersa; 
  Visti gli art.  1,  comma  1,  e  1-bis  della  predetta  legge  n.
383/2001, che prevedono che gli imprenditori che hanno fatto  ricorso
a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e  previdenziale,
possono  farlo  emergere   in   via   automatica   tramite   apposita
dichiarazione di emersione da presentare entro il 30 novembre 2002  o
attraverso  un  piano   individuale   di   emersione   e   successiva
dichiarazione di emersione da presentare entro il 15 maggio 2003; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  della  stessa  legge  n.
383/2001, che prevede per gli imprenditori  e  i  lavoratori  che  si
impegnano nel programma di emersione un regime di  incentivo  fiscale
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso  alla  data  di
entrata in vigore della stessa legge n. 383/2001 e per i due  periodi
successivi; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge n. 383/2001, che  prevede  che
gli   imprenditori   possono   proporre   concordato   tributario   e
previdenziale per i periodi pregressi con il pagamento di  un'imposta
sostitutiva dell'8 per cento delle imposte ordinariamente previste  e
dei contributi previdenziali  e  premi  assicurativi  sul  costo  del
lavoro irregolare dichiarato; 
  Visto l'art. 1, comma 4, primo periodo,  della  ripetuta  legge  n.
383/2001, che prevede che i lavoratori delle imprese  che  aderiscono
ai programmi di emersione possono estinguere i loro debiti fiscali  e
previdenziali, connessi alle prestazioni di  lavoro  irregolare,  per
ciascuno  degli  anni  che  intendono  regolarizzare,   mediante   il
pagamento di una contribuzione sostitutiva; 
  Visto l'art 1, comma 4, quarto periodo, della  legge  n.  383/2001,
che prevede che i lavoratori possono, a domanda, ricostruire la  loro
posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro  pregressi
effettuati  presso  l'impresa  che  presenta  la   dichiarazione   di
emersione alla quale appartengono alla data  del  30  novembre  2002,
fino ad un  massimo  di  sessanta  mesi,  con  copertura  di  periodi
contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto; 
  Visto l'art. 1, comma 8, primo periodo,  della  predetta  legge  n.
383/2001, che prevede che  le  maggiori  entrate,  ad  esclusione  di
quelle contributive, derivanti dal recupero derivanti dal recupero di
base imponibile connessa ai programmi  di  emersione  affluiscono  al
fondo previsto dall'art. 5 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
istituito con la legge 17 ottobre 2008, n. 167, recante «Disposizioni
per l'assestamento del bilancio  dello  Stato  e  dei  bilanci  delle
amministrazioni  autonome   per   l'anno   finanziario   2008»,   con
stanziamento pari a 31.983.735 euro; 
  Visto l'art. 1, comma 8, secondo periodo,  della  stessa  legge  n.
383/2001, che prevede che con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e' determinata la quota  delle  anzidette  entrate
destinata alla riduzione della pressione contributiva al netto  delle
risorse destinate: 
    a) all'integrazione del contributo previdenziale  dei  lavoratori
che si impegnano nel programma di emersione  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, lettera b), della medesima legge n. 383/2001, in misura  non
superiore  al  66  per  cento  della  quota  residua  rispetto   alla
contribuzione previdenziale versata; 
    b) al concorso, in misura non superiore al  66  per  cento,  agli
oneri concernenti  la  ricostruzione  della  posizione  previdenziale
pregressa dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione; 
nonche' determinata la misura del trattamento previdenziale  relativa
ai periodi oggetto della dichiarazione di  emersione  in  proporzione
alle quote contributive versate,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica; 
  Ritenuto  che  la   ricostruzione   a   domanda   della   posizione
pensionistica relativamente  ai  periodi  di  lavoro  pregressi  deve
avvenire ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338  e
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; 
  Viste le note  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
concernenti  i  monti  retributivi  relativi   alle   posizioni   dei
lavoratori emersi nonche' la valutazione  delle  somme  destinate  al
riconoscimento dei periodi  di  mancata  copertura  assicurativa  per
lavoro sommerso; 
  Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera a),  quarto  periodo,  e
lettera  b)  della  legge  n.  383/2001,  prevede  che  sul  maggiore
imponibile  previdenziale  relativo  ai  redditi  di  lavoro   emersi
dichiarati,  e  conseguente  alla  dichiarazione  di  emersione,   si
applica, a carico dell'imprenditore, una  contribuzione  sostitutiva,
dovuta in ragione di  un'aliquota  del  7  per  cento  per  il  primo
periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11  per  cento
per il terzo periodo; 
  Ritenuto di determinare la  misura  del  trattamento  previdenziale
relativa ai periodi  oggetto  della  dichiarazione  di  emersione  in
proporzione  alle  quote  contributive  versate  mediante   riduzione
proporzionale della retribuzione; 
  Considerato che l'entita' delle risorse affluite al  fondo  di  cui
all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n.  388  per  effetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 1-bis della legge n.  383/2001,
non consente interventi di' riduzione della pressione contributiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' stabilita nella  percentuale  del  45  per  cento  la  misura
dell'integrazione della quota  residua  rispetto  alla  contribuzione
previdenziale versata per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383/2001 e per  i
due periodi successivi. 
  2. E'  conseguentemente  ridotta  la  retribuzione  ai  fini  della
determinazione della misura del trattamento previdenziale relativa ai
periodi oggetto di dichiarazione di  emersione  in  proporzione  alle
quote contributive versate.