IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge n. 46 del 17 febbraio 1982, che definisce l'ambito di intervento delle agevolazioni a sostegno degli investimenti di innovazione industriale (nel seguito legge n. 46/1982); Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica FIT (nel seguito Direttiva 2001); Visto l'art. 1, commi da 354 a 361, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che ha costituito, presso la Gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito CDP), il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (nel seguito FRI); Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, che ha stabilito i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del FRI (nel seguito D.I. 1º febbraio 2006); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale e' stata adeguata la regolamentazione alla disciplina comunitaria, di cui alla direttiva 2006C 323 01 in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (nel seguito Direttiva 2008); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009, che ha definito le modalita' di accesso alla procedura negoziale per gli interventi di cui alla legge n. 46/1982 (nel seguito decreto ministeriale 5 febbraio 2009); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009, che ha ammesso gli interventi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2009 al finanziamento a valere sulle risorse del FRI gestito dalla CDP (nel seguito decreto ministeriale 29 luglio 2009); Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 8475 del 29 luglio 2009 (nel seguito Circolare n. 8475 del 29 luglio 2009); Decreta: Art. 1 Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica 1. Il presente decreto, ad integrazione e modifica del decreto ministeriale 5 febbraio 2009 e del decreto ministeriale 29 luglio 2009, disciplina i contratti d'innovazione tecnologica tra il Ministero imprese, ed organismi di ricerca pubblici e privati, di cui al successivo art. 4, fissando le condizioni, i criteri e le modalita' agevolative per la realizzazione di progetti di rilevanti dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica. 2. I contratti d'innovazione tecnologica vengono stipulati ad esito di una procedura negoziale, condotta ai sensi del successivo art. 6, e possono prevedere anche la partecipazione di altre amministrazioni centrali e locali, universita' ed istituti di ricerca.