All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:  
                 Gabinetto                                            
                 Servizi di controllo interno                         
                Centri di responsabilita' amministrativa              
                 Direzioni generali                                   
                 All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato   
                 Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri 
                 All'Ufficio di Ragioneria presso i Monopoli di Stato 
                 e p.c.                                               
                 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:          
                 Segretariato generale                                
                 Alla Corte dei conti                                 
                 A Digit PA                                           
                 All' Istituto Nazionale di Statistica                
                 Alle Ragionerie territoriali dello Stato             
                 All'Agenzia per la rappresentanza negoziale          
 
 
  1. La recente legge n. 196 del 31 dicembre 2009  di  riforma  della
contabilita'  e  finanza  pubblica  originata  dalla  necessita'   di
adeguare il contesto normativo e le regole sul governo della  finanza
pubblica, sulla gestione  del  bilancio  e  della  contabilita'  alle
mutate  esigenze  scaturite  dall'adesione   dell'Italia   all'Unione
monetaria, all'evoluzione del sistema economico e  al  nuovo  assetto
istituzionale tra Stato ed  Enti  decentrati,  introduce  principi  e
regole  per  l'armonizzazione  e  il  coordinamento  unitario   della
contabilita' e della finanza pubblica, estendendone l'applicazione  a
tutti i soggetti che  compongono  l'aggregato  delle  amministrazioni
pubbliche. 
  Per quanto riguarda specificamente  il  contenuto  informativo  del
bilancio, un elemento di novita' e' costituito dal rafforzamento  del
ruolo della  contabilita'  economica  analitica,  i  cui  documenti -
budget e rilevazione dei costi -  secondo  le  previsioni  del  nuovo
testo, devono costituire allegati, rispettivamente,  dello  stato  di
previsione della spesa di  ciascun  Ministero  (art.  21,  comma  11,
lettera f) della legge n. 196/2009) e del rendiconto  generale  dello
Stato (art. 36, comma 5 della legge n. 196/2009). 
  In proposito,  l'art.  36  stabilisce  che  «In  apposito  allegato
conoscitivo al rendiconto generale dello  Stato  sono  illustrate  le
risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi  sostenuti  sono
rappresentati secondo le voci  del  piano  dei  conti,  distinti  per
programma e per centri di costo. La rilevazione dei  costi  sostenuti
dall'amministrazione include  il  prospetto  di  riconciliazione  che
collega  le  risultanze  economiche   con   quelle   della   gestione
finanziaria  delle  spese  contenute  nel  conto  del  bilancio».  La
riforma, quindi, consolida  il  ruolo  del  sistema  di  contabilita'
economica analitica che si pone in stretta integrazione  sia  con  il
processo di formazione del bilancio di previsione e con le  decisioni
di finanza pubblica, sia con  il  sistema  di  controllo  interno  di
gestione delle Amministrazioni allo scopo di migliorare la  capacita'
informativa dei documenti di bilancio. 
  Il  sistema,  infatti,  mettendo   in   relazione   gli   obiettivi
perseguiti, le risorse  impiegate  e  le  responsabilita'  gestionali
della dirigenza, consente di verificare  l'andamento  della  gestione
attraverso il confronto dei costi  previsti  nel  budget  con  quelli
effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio. Tali  informazioni
nel  complesso  rappresentano,  inoltre,  uno  strumento  di   grande
utilita' per effettuare le previsioni economiche  e  finanziarie  per
l'esercizio successivo. 
  La rilevazione dei costi, in particolare,  esprime  la  fase  della
gestione e, quindi, permette alle Amministrazioni di  procedere  alla
valutazione  economica  dell'azione  amministrativa  consentendo  una
maggiore coerenza nel percorso  obiettivi-risorse-risultati.  A  tale
scopo, a decorrere dalla rilevazione dei costi 2008, i dati  inseriti
e validati  dalle  Amministrazioni  centrali  dello  Stato,  mediante
l'ausilio del portale  web,  sono  trasmessi  alla  Corte  dei  Conti
congiuntamente al rendiconto generale dello Stato. 
  L'unita' elementare di rilevazione e di scambio delle  informazioni
tra le stesse Amministrazioni centrali dello Stato  ed  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato e' costituito dal piano dei conti esposto  nella
Tabella B allegata al Titolo  III  del decreto  legislativo 7  agosto
1997, n. 279. L'ultima versione aggiornata del  piano  dei  conti  e'
stata pubblicata con il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007. 
2. La rilevazione dei costi del II  semestre  2009  viene  effettuata
secondo i  tre  aspetti  caratterizzanti  la  contabilita'  economica
analitica: per natura di costo - con riferimento al piano  dei  conti
- per responsabilita' - con riferimento alle strutture  organizzative
rappresentate dai centri di costo - e per destinazione  in  relazione
alle finalita' perseguite dalle Amministrazioni; a partire dal  2008,
le finalita' sono rappresentate, dalla classificazione per missioni e
programmi, con l'obiettivo primario di rendere «trasparenti  i  conti
pubblici» e creare un legame piu' diretto tra «risorse  stanziate  ed
azioni perseguite» dal Governo. 
  L'art. 21, comma 2 della legge n. 196/2009 stabilisce, tra  l'altro
che: «Per la spesa, le unita' di voto  parlamentare  sono  costituite
dai  programmi  quali  aggregati  diretti  al   perseguimento   degli
obiettivi  definiti   nell'ambito   delle   missioni.   Le   missioni
rappresentano le  funzioni  principali  e  gli  obiettivi  strategici
perseguiti con la spesa. La realizzazione  di  ciascun  programma  e'
affidata  ad  un  unico  centro  di  responsabilita'  amministrativa,
corrispondente  all'unita'  organizzativa  di   primo   livello   dei
Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300». 
  Le    missioni    forniscono,    dunque,    una    rappresentazione
politico-istituzionale del  bilancio,  necessaria  per  rendere  piu'
trasparenti le grandi voci  di  spesa  e  per  comunicare  meglio  le
direttrici   principali   di   azione.   Esse   vengono    perseguite
indipendentemente dall'azione politica contingente ed hanno,  dunque,
una  configurazione  permanente;  sono  attribuite  ad   un   singolo
Ministero o a piu' Ministeri, secondo la  specifica  attribuzione  di
funzioni, superando cosi'  definitivamente  la  logica  del  bilancio
organizzato   essenzialmente   per    centri    di    responsabilita'
amministrativa. 
  Ciascuna  missione  si  realizza  concretamente   attraverso   piu'
programmi che rappresentano aggregati omogenei  di  attivita'  svolte
all'interno di ogni singolo Ministero per  perseguire  obiettivi  ben
definiti, individuati in base ai  risultati  finali  (outcome)  o  ai
prodotti (output) dell'attivita' svolta dalle Amministrazioni. 
  3. Al fine  di  preservare  l'omogeneita'  nel  confronto,  per  la
rilevazione  dei  costi  del  II  semestre  2009  si  prenderanno   a
riferimento gli stessi centri  di  responsabilita'  amministrativa  e
centri di costo  utilizzati  per  la  rilevazione  dei  costi  del  I
semestre e per il contestuale budget rivisto 2009. 
 Qualsiasi ulteriore richiesta  di  variazione  delle  strutture  dei
centri  di  costo  dovra'  essere  trasmessa  e  concordata  con   il
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale del bilancio, previa tempestiva segnalazione. 
  4.  In  analogia  con  le  corrispondenti  rilevazioni  degli  anni
precedenti, accanto alla trasmissione e validazione, da  parte  degli
utenti dei centri di costo, dei costi sostenuti nel 2009 e'  prevista
la   trasmissione,   da   parte   dei   centri   di   responsabilita'
amministrativa  sovraordinati,  delle  informazioni  necessarie   per
procedere  alla  riconciliazione  fra  costi  sostenuti  e  pagamenti
effettuati sui propri capitoli ai sensi degli articoli 11 del decreto
legislativo n. 279/1997 e 36 della legge n. 196/2009. 
  A partire dalla rilevazione dei costi del 2008, con  l'applicazione
della  nuova  classificazione   per   missioni   e   programmi   alla
contabilita' economica, al bilancio e al  rendiconto  generale  dello
Stato,  si  procede  ad  una  riconciliazione  sia  per   centro   di
responsabilita' sia per programma. 
  In proposito sono stati operati ulteriori interventi evolutivi  sul
processo di acquisizione delle informazioni  per  la  riconciliazione
sul sistema al fine  di  migliorare  l'operativita'  degli  utenti  e
rendere piu' immediato il collegamento fra  i  costi  sostenuti  e  i
pagamenti   effettuati   sui   capitoli   di   bilancio   nel   corso
dell'esercizio  2009,  rendendo  piu'  trasparente  il   processo   e
migliorando  cosi'  l'integrazione  fra  contabilita'   economica   e
contabilita' finanziaria. 
  Maggiori informazioni sulle  novita'  introdotte  nel  processo  di
riconciliazione  sono  contenute  nell'Allegato   1   alla   presente
circolare. 
  5. Nell'ambito delle iniziative avviate dalla  Ragioneria  generale
dello Stato  per  la  realizzazione  di  procedure  informatiche  che
consentano l'integrazione di  sistemi  e  processi  tra  contabilita'
economica e contabilita'  finanziaria,  a  partire  dalle  previsioni
2009, e'  stata  avviata  la  rilevazionequantitativa  integrata  del
personale al fine di consentire un miglioramento della qualita' delle
informazioni acquisite e consentire la predisposizione degli allegati
al  bilancio  finanziario  per  la  quantificazione  delle  spese  di
personale. 
  Sulla base di tale  esperienza  e  al  fine  di  procedere  ad  una
confrontabilita' dei dati fra la programmazione e la gestione,  nella
presente fase di consuntivo, si procedera' ad una  rilevazione  delle
informazioni che ripercorra lo stesso processo  attraverso  il  quale
sara' possibile: 
    disporre  di  informazioni  piu'  puntuali   di   supporto   alla
riconciliazione tra costi e spese di personale; 
    migliorare la  programmazione  economico-finanziaria  dell'  anno
successivo avendo a disposizione informazioni  utili  per  analizzare
eventuali  scostamenti  tra  previsione  e  consuntivazione  di  anni
persona; 
    valutare l'opportunita'  dell'elaborazione  in  via  sperimentale
degli allegati alla spesa di personale a consuntivo  finanziario  che
abbiano quale riferimento l'anno persona. 
  Le modalita' operative e i tempi riferiti alla richiamata attivita'
saranno oggetto di comunicazioni successive contenute nella circolare
di rendiconto finanziario. 
  6. Al fine di garantire l'omogeneita' del  flusso  informativo  dei
dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze  ai  vari  livelli  di
pertinenza, e' necessario che gli eventi  amministrativi,  espressivi
dell'impiego delle risorse disponibili, vengano rappresentati secondo
regole  e  procedure  uniformi  in  grado  di  assicurare  anche   il
consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione
dei fenomeni. 
  Gli utenti, pertanto, si  avvalgono  del  Manuale  dei  principi  e
regole contabili, che costituisce il riferimento comune  a  tutte  le
Amministrazioni, aggiornato con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze n.  36678  del  7  maggio  2008,  e  delle  indicazioni
riportate nell'Allegato  I  alla  presente  circolare  contenente  le
modalita' operative, il processo di inserimento  e  trasmissione  dei
dati  economici,  le  principali  novita'  applicate  alla   presente
rilevazione ed il Calendario degli adempimenti. A tale  proposito  si
ricorda che la tempestivita' delle rilevazioni dei dati economici  ed
il rispetto dei tempi del calendario, da parte di tutti i  centri  di
costo e degli attori coinvolti  nella  rilevazione,  rappresenta  una
componente fondamentale di successo e di efficacia operativa  per  la
strumentalita' delle informazioni cui da' luogo. 
  Si ricorda, inoltre, che le Amministrazioni  centrali  dello  Stato
che utilizzano le funzioni di contabilita' economico-patrimoniale del
sistema informativo SICOGE, potranno avvalersi delle  risultanze  dei
loro dati di costo  allo  scopo  di  inserirli  sul  portale  web  di
contabilita' economica. 
  Il SICOGE, infatti,  consente  alle  Amministrazioni  coinvolte  di
gestire la contabilita' economico patrimoniale  analitica  a  partire
dai documenti contabili, in modalita' integrata con  la  contabilita'
finanziaria,   permettendo   di   semplificare    i    processi    di
consuntivazione dei costi di contabilita' economica e migliorando  la
qualita' dei dati forniti alla Ragioneria generale dello Stato. 
  L'inserimento e la trasmissione dei dati sono effettuati,  come  di
consueto,  mediante  l'utilizzo  del  portale  web  di   contabilita'
economica,  sul  quale  possono  essere  consultati  e  scaricati  la
presente circolare, il Manuale, il piano dei conti  ed  i  principali
documenti pubblicati, tramite la home page del sito della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  all'indirizzo  internet  www.rgs.mef.gov.it,
(scegliendo «Contabilita' economica»), oppure tramite  la  home  page
del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   all'indirizzo
www.mef.gov.it (scegliendo «Dipartimenti» e poi «Ragioneria  generale
dello Stato»). 
  Allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere piu'
efficace l'azione  di  supporto  operativo  e  di  collaborazione  e'
possibile rivolgersi per chiarimenti al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, ai contatti
telefonici e indirizzi di posta elettronica  riportati  nell'Allegato
1. 
 
    Roma, 12 febbraio 2010 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio