IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Rimini 
 
  Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli Uffici  provinciali  del
lavoro e della massima occupazione, oggi  Direzioni  provinciali  del
lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle
tariffe minime  per  le  operazioni  di  facchinaggio  in  precedenza
esercitate dalle Commissioni provinciali  di  cui  all'art.  3  della
legge n. 407 del 3 maggio 1955; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione  V  -
25157/70 doc del 2 febbraio 1995; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997; 
  Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe  minime  per  le
operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o  riuniti  in
organismi associativi, da applicare alla provincia di Rimini; 
  Consultate  le  parti  imprenditoriali  e  sindacali   maggiormente
rappresentative sul territorio, cosi' come indicato  nella  circolare
ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997; 
  Ritenuto di dover procedere all'adeguamento  delle  tariffe  minime
per le operazioni di facchinaggio di cui al  precedente  decreto  del
direttore provinciale del lavoro di Rimini relativo all'anno 2009; 
  Rilevato che la variazione percentuale dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) relativo al mese
di dicembre 2009 risulta essere pari al 1% rispetto allo stesso  mese
di dicembre dell'anno 2008; 
  Tenuto conto dell'attuale situazione economica e finanziaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio 
 
  La tariffa oraria vigente per l'anno 2010, con  decorrenza  dal  1°
gennaio del c.a., e' rideterminata in € 17,86. 
  Sono, inoltre, rideterminate te tariffe minime di  facchinaggio  al
quintale, relativamente  all'anno  2010,  in  base  alla  tabella  1,
allegata al presente decreto, prevedendo una  rivalutazione  pari  al
1%.