IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI 
                      del Ministero del lavoro 
                     e delle politiche sociali  
 
  Visto  l'art.  127  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  il  quale
stabilisce che per i dipendenti dello  Stato  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL puo' essere attuata con forme
particolari di gestione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  ottobre   1985   recante   la
regolamentazione   della   «gestione   per   conto    dello    Stato»
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  dei  dipendenti   statali
attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2  prevede  che
le Amministrazioni dello Stato rimborsino  all'INAIL,  oltre  che  le
prestazioni assicurative erogate a norma del  citato  testo  unico  e
successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali  di
amministrazione,  medico-legali  ed  integrative,  nonche'  le  spese
generali di amministrazione delle rendite,  secondo  importi  unitari
calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni  e
del numero delle rendite  afferenti  la  «gestione  per  conto  dello
Stato»,  rispetto  ai  dati  complessivi  della  gestione   industria
dell'Istituto; 
  Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto  ministeriale,  che
stabilisce che gli importi  unitari,  come  sopra  determinati,  sono
approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base  del  conto  consuntivo
relativo all'anno di pertinenza; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso
delle funzioni dei Ministeri del tesoro,  bilancio  e  programmazione
economica e delle finanze; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale  trasferimento
ad esso delle  funzioni  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale; 
  Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2008  della
gestione industria emerge che sono imputabili alla  gestione  di  che
trattasi, quali spese generali di  amministrazione,  medico-legali  e
integrative,  euro  94.286.944,00  a  fronte  di  121.164   casi   di
infortunio denunciati e,  quali  spese  generali  di  amministrazione
delle rendite, euro 957.035,00 a fronte di 13.069 rendite gestite; 
 
                              Decreta: 
 
  Gli  importi  unitari  delle  spese  generali  di  amministrazione,
scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL,
che  le  Amministrazioni  statali  interessate   debbono   rimborsare
annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per  l'esercizio  2008,
nella seguente misura: 
    euro 778,18 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di
amministrazione, medico-legali ed integrative; 
    euro 73,23 per ogni rendita in  vigore,  per  spese  generali  di
amministrazione delle rendite. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2010 
 
                                Il ragioniere generale dello Stato    
                          del Ministero dell'economia e delle finanze 
                                               Canzio                 
    Il direttore generale 
per le politiche previdenziali 
  del Ministero del lavoro 
  e delle politiche sociali 
          Geroldi