IL CAPO DELL'UFFICIO 
                            per lo sport 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  ed  in
particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia  di
sport; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008
con il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato  sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008 registrato alla  Corte  dei  conti  il  23  giugno  2008,
registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega  di  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per  lo
sport al suddetto Sottosegretario di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  23  luglio  2002,  recante:  «Ordinamento  delle  strutture
generali   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri»   e
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  dirigenziali   ed   in
particolare l'art. 1 che istituisce  l'Ufficio  per  lo  sport  quale
struttura di supporto al Sottosegretario di Stato delegato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  2
febbraio 2010 di conferimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio  per
lo sport, all'avv. Fulvia Beatrice, in corso di registrazione  presso
la Corte dei conti; 
  Ritenuto   necessario   garantire   la   continuita'    dell'azione
amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone,
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
  Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la  professione  di
maestro di sci; 
  Vista la domanda con la quale il sig. Jesper Berth  nato  a  Nyborg
(Danimarca) il 17 aprile 1973, ha chiesto il riconoscimento in Italia
del titolo di maestro di  sci  in  discipline  alpine  conseguito  in
Danimarca in data 1° dicembre 2000, ai fini dell'esercizio in  Italia
della professione; 
  Considerato il parere espresso nella seduta del giorno 16  febbraio
2005  dalla  Conferenza  di  servizi,  che  ha  ritenuto   di   dover
subordinare il riconoscimento del titolo professionale al superamento
di una misura compensativa; 
  Considerato che la predetta prova e'  stata  superata  in  data  14
dicembre 2009 come risulta dalla documentazione prodotta dal Collegio
nazionale dei maestri di sci italiani; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di maestro di sci  in  discipline  alpine  conseguito  in
Danimarca in data 1° dicembre 2000 dal  sig.  Jesper  Berth,  nato  a
Nyborg (Danimarca),  il  17  aprile  1973  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione.