IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell'Unita' d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011; Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale e' stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attivita' programmate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia»; Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009; Considerato che per la valorizzazione del sistema museale integrato Uffizi-Pitti, per i lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Corridoio Vasariano e per gli interventi nel complesso Mozzi Bardini sono stati stipulati atti negoziali da parte degli organi ordinariamente competenti, anche finalizzati all'acquisizione delle relative risorse; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, a seguito del trasferimento di competenze operato in favore del commissario delegato di cui al citato art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, la facolta' di ricognizione degli atti negoziali stipulati, anche al fine della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicita' degli stessi; Sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e' stato nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009; Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005; Viste altresi' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n. 3738 del 5 febbraio 2009; Vista la nota del 17 febbraio 2010, con la quale il vice presidente della regione Lazio - commissario delegato ha riferito in merito alle iniziative in corso, alle risorse rese disponibili da parte della medesima regione, ed ha rappresentato la necessita' che venga prorogata l'attivita' dell'ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto; Ravvisata la necessita' di procedere alla proroga dell'ufficio commissariale, al fine di consentire il definitivo rientro nell'ordinario; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la capacita' operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, cosi' come ricostituita in Unita' tecnica di missione ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 la stessa Unita' continua ad operare presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esclusivo svolgimento delle iniziative connesse alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unita' d'Italia. Le unita' di personale dirigenziale di livello non generale di cui puo' avvalersi la medesima Unita' tecnica sono ridotte a cinque. Il personale dirigenziale attualmente in servizio presso l'unita', ivi compreso il coordinatore della struttura, cessa dai rispettivi incarichi decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il dirigente incaricato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, ferme restanti le altre disposizioni del medesimo comma 3, e' nominato coordinatore dell'Unita' tecnica di missione di cui al comma 1 con facolta' di procedere al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale nel limite delle unita' previste al comma 1 nonche' di designare non piu' di due esperti da nominare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 3. L'Unita' tecnica di missione di cui al comma 1 svolge altresi' ogni residuale attivita' amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande evento «Mondiali di nuoto Roma 2009». 4. L'Unita' tecnica di missione e' autorizzata altresi' ad utilizzare le somme disponibili nell'ambito dei quadri economici relativi alle attivita' poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia.