IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l'art. 4, comma 3; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e, in particolare, gli articoli 186 e 188, paragrafo 2; Visto il regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore del latte; Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119; Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»; Considerato che il regolamento (UE) n. 1233/2009 ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di € 23.031.475,00 al fine di garantire un sostegno ai produttori di latte gravemente colpiti dalla crisi di mercato; Considerato che il predetto regolamento (UE) n. 1233/2009 dispone che i pagamenti connessi al sostegno specifico in causa devono essere effettuati al piu' tardi entro il 30 giugno 2010; Considerato che lo stesso regolamento (UE) n. 1233/2009 dispone che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, senza ritardo ed entro il 31 marzo 2010, la definizione dei criteri obiettivi utilizzati per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato; Considerato altresi' che tutti i produttori hanno subito la caduta del livello dei prezzi alla produzione conseguente alla grave crisi economica finanziaria sviluppatasi a livello mondiale e che pertanto e' opportuno garantire il sostegno a tutti i produttori di latte; Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo per la erogazione della dotazione finanziaria resa disponibile dal menzionato regolamento n. 1233/2009, la produzione realizzata da ciascuna azienda nel periodo di commercializzazione 2008-2009 nell'ambito della quota disponibile per la stessa azienda; Considerato che AGEA e' organismo detentore del registro pubblico delle quote di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazione, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nonche' organismo incaricato della contabilizzazione delle consegne effettuate dai produttori ai sensi dell'art. 9, comma 1, e delle vendite dirette, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 8, del medesimo decreto-legge n. 49/2003; Considerato che il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura ha esaminato il presente provvedimento in data 9 febbraio 2010 ed ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che nessuna seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e' stata tenuta dal 9 febbraio 2010; Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di dare tempestiva attuazione alla misura; Decreta: Art. 1 1. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la dotazione finanziaria assegnata all'Italia dal regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, pari a € 23.031.475,00, e' ripartita tra i singoli produttori sulla base della produzione realizzata, nell'ambito della propria quota disponibile, nel periodo di commercializzazione 2008/2009 e che risultino ancora titolari di quota al 1° aprile 2010.