IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista  la  domanda  del  sig.  Caldari  Corrado  Walter,  cittadino
italiano, diretta ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra
indicato decreto  legislativo,  il  riconoscimento  del  «Diploma  di
laurea in ingegneria» - profilo elettrotecnico, conseguito  nel  1983
presso  il  Politecnico  federale  di  Zurigo   -   Dipartimento   di
elettrotecnica (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica
di «responsabile tecnico» in imprese che  esercitano  l'attivita'  di
installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici,
gas, ascensori ed antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
b), c), d), e), f) e g) del  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto
dall'interessato, idoneo ai fini del richiesto  riconoscimento,  solo
per  le  attivita'  di  installazione  di   impianti   elettrici   ed
elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
ministeriale n. 37/2008, senza necessita' di applicazione  di  misura
compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la  richiesta
di riconoscimento relativa all'attivita' di installazione di impianti
termici,  idraulici,  utilizzo  e   trasporto   gas,   ascensori   ed
antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e), f) e  g)
del decreto ministeriale n. 37/2008, in quanto il  titolo  di  studio
posseduto non risulta specifico per le attivita' richieste; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di
categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. n. 109006 del 26 novembre 2009 ha comunicato al richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241, ha preso atto del parere espresso dalla  Conferenza  di
servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in  data  16
dicembre 2009, prot. n. 116845; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Caldari  Corrado  Walter,  cittadino  italiano,  nato  a
Thalwil (Svizzera) il 30 novembre 1960 e' riconosciuto il  titolo  di
studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento  in
Italia delle attivita' di  installazione  di  impianti  elettrici  ed
elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,  senza
necessita' di applicazione di  misura  compensativa,  mentre  non  e'
riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa,
per l'esercizio dell'attivita' di installazione di impianti  termici,
idraulici, gas, ascensori ed antincendio, di cui alle lettere c), d),
e), f) e g) dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale  n.
37/2008 in quanto il titolo di studio posseduto non risulta specifico
per le lettere richieste. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 15 febbraio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio