Con  decreto  direttoriale  4  febbraio  2010,  la   retribuzione
convenzionale giornaliera per i lavoratori di cui all'art. 4, n. 6) e
n. 7) del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  ai  fini  contributivi   ed
indennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
malattie professionali, da valere  nella  provincia  di  Cremona,  e'
determinata nella misura di euro  49,50  con  decorrenza  1°  gennaio
2010, per un periodo di due anni. 
    Detta retribuzione,  per  l'anno  2011,  dovra'  comunque  essere
adeguata  al  nuovo  minimale  per  la  liquidazione  delle  rendite,
stabilito ai sensi del combinato disposto  dell'art.  116  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e dell'art. 11  del  decreto  legislativo  23  febbraio
2000, n.  38,  qualora  quest'ultimo  dovesse  risultare  di  importo
superiore.