IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
il quale prevede che gli uffici del Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero delle finanze  elaborino,  in  relazione  ai  vari  settori
economici, appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di settore  in  sede  di  accertamento,  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.  146,  introdotto
dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296  del  27  dicembre  2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, 24  ottobre  2000,  2  agosto  2002,  14
luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009 e 4 dicembre 2009; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  18
marzo  2008,  concernente   l'approvazione   dei   modelli   per   la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2007; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
gennaio 2009, concernente l'approvazione del programma  di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2009; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010,  recante  la
proroga di termini previsti da disposizioni legislative; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data
18 febbraio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione degli studi di settore 
 
  Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle  seguenti  attivita'
economiche nel settore delle manifatture: 
  a) studio di settore UD05U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD05U) - Produzione di carne non di  volatili  e  di  prodotti  della
macellazione (attivita' dei  mattatoi),  codice  attivita'  10.11.00;
Produzione di carne di volatili e prodotti  della  loro  macellazione
(attivita' dei mattatoi), codice attivita'  10.12.00;  Produzione  di
prodotti a base di carne  (inclusa  la  carne  di  volatili),  codice
attivita' 10.13.00; Produzione di piatti pronti a  base  di  carne  e
pollame, codice attivita' 10.85.01; Produzione di estratti  e  succhi
di carne, codice attivita' 10.89.01; 
  b) studio di settore UD11U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD11U) - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non  di
produzione propria, codice attivita'  10.41.10;  produzione  di  olio
raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non
di produzione propria, codice attivita' 10.41.20; 
  c) studio di settore UD15U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD15U) - Trattamento igienico del latte, codice  attivita'  10.51.10;
Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 10.51.20; 
  d) studio di settore UD17U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD17U) -  Fabbricazione  di  altri  prodotti  in  gomma  nca,  codice
attivita' 22.19.09; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e  profilati
in materie plastiche, codice  attivita'  22.21.00;  Fabbricazione  di
imballaggi  in  materie   plastiche,   codice   attivita'   22.22.00;
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in  plastica
per l'edilizia, codice attivita'  22.23.02;  Fabbricazione  di  altri
articoli in  plastica  per  l'edilizia,  codice  attivita'  22.23.09;
Fabbricazione di altri articoli  in  materie  plastiche  nca,  codice
attivita'  22.29.09;  Fabbricazione   di   altre   attrezzature   per
cablaggio, codice attivita' 27.33.09; Fabbricazione  di  articoli  in
plastica per  la  sicurezza  personale,  codice  attivita'  32.99.12;
Riparazione di prodotti in gomma, codice attivita' 33.19.02; 
  e) studio di settore UD22U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD22U) - Fabbricazione di altre  apparecchiature  per  illuminazione,
codice attivita' 27.40.09;  Fabbricazione  di  insegne  elettriche  e
apparecchiature  elettriche   di   segnalazione,   codice   attivita'
27.90.02; 
  f) studio di settore UD23U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD23U) - Laboratori di corniciai, codice attivita' 16.29.40; 
  g) studio di settore UD25U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD25U) - Preparazione e concia del  cuoio  e  pelle;  preparazione  e
tintura di pellicce, codice attivita' 15.11.00; 
  h) studio di settore UD29U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD29U) - Fabbricazione di prodotti in  calcestruzzo  per  l'edilizia,
codice attivita' 23.61.00;  Produzione  di  calcestruzzo  pronto  per
l'uso, codice attivita' 23.63.00; fabbricazione di altri prodotti  in
calcestruzzo, gesso e cemento, codice attivita' 23.69.00; 
  i) studio di settore UD30U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD30U) - Demolizione di carcasse, codice attivita' 38.31.10; Recupero
e preparazione per il riciclaggio di  cascami  e  rottami  metallici,
codice attivita' 38.32.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio
di materiale plastico per  produzione  di  materie  prime  plastiche,
resine sintetiche, codice attivita' 38.32.20; Recupero e preparazione
per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse,
codice  attivita'  38.32.30;  Commercio  all'ingrosso  di  rottami  e
sottoprodotti  della  lavorazione   industriale   metallici,   codice
attivita' 46.77.10; Commercio  all'ingrosso  di  altri  materiali  di
recupero   non   metallici   (vetro,   carta,   cartoni    eccetera);
sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale  (cascami);
codice attivita' 46.77.20; 
  j) studio di settore UD31U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD31U) - Fabbricazione di saponi, detergenti  e  di  agenti  organici
tensioattivi (esclusi  i  prodotti  per  toletta),  codice  attivita'
20.41.10; Fabbricazione di specialita' chimiche per uso  domestico  e
per  manutenzione,  codice  attivita'  20.41.20;   Fabbricazione   di
prodotti per toletta: profumi, cosmetici,  saponi  e  simili,  codice
attivita' 20.42.00; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita'
20.53.00; 
  k) studio di settore UD36U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD36U) - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio  e  ferroleghe,
codice attivita'  24.10.00;  Stiratura  a  freddo  di  barre,  codice
attivita' 24.31.00; Laminazione a freddo di nastri, codice  attivita'
24.32.00; Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice
attivita' 24.33.02; Trafilatura a freddo, codice attivita'  24.34.00;
fusione di ghisa e produzione di tubi e  raccordi  in  ghisa,  codice
attivita' 24.51.00; Fusione di acciaio,  codice  attivita'  24.52.00;
Fusione di metalli leggeri, codice  attivita'  24.53.00;  Fusione  di
altri metalli non ferrosi, codice attivita' 24.54.00; 
  l) studio di settore UD37U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TD37U) - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non  metalliche
(esclusi i sedili per navi), codice attivita'  30.11.02;  Costruzione
di imbarcazioni da diporto e  sportive,  codice  attivita'  30.12.00;
Riparazione e manutenzione di  navi  commerciali  e  imbarcazioni  da
diporto (esclusi i loro motori), codice attivita' 33.15.00. 
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati: 
  1) per lo studio di settore UD05U (Lavorazione della carne); 
  2) per lo studio di settore UD11U (Produzione olearia); 
  3)  per  lo  studio  di  settore  UD15U  (Trattamento  igienico   e
confezionamento di latte e derivati); 
  4) per lo studio di settore UD17U  (Fabbricazione  di  prodotti  in
gomma e plastica); 
  5) per lo studio di settore UD22U (Illuminotecnica); 
  6) per lo studio di settore UD23U (Corniciai); 
  7) per lo studio di settore UD25U(Concia delle pelli e del cuoio); 
  8) per lo studio di settore UD29U (Fabbricazione  e  produzione  di
calcestruzzo); 
  9) per lo studio di settore UD30U (Recupero e preparazione  per  il
riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici); 
  10)  per  lo  studio  di  settore  UD31U  (Fabbricazione  saponi  e
detersivi); 
  11) per lo studio di  settore  UD36U  (Fusione  di  metalli,  prima
trasformazione del ferro e dell'acciaio); 
  12) per lo studio di settore UD37U (Costruzione  e  riparazione  di
imbarcazioni). 
  3. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  e  la  normalita'  economica  risultanti  dagli   specifici
indicatori. 
  4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti  che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di
cui al decreto 11  febbraio  2008.  In  caso  di  esercizio  di  piu'
attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con  riferimento  alla
quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da  cui
deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 
  5. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 8
del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.