IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
il quale prevede che gli uffici del Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero delle finanze  elaborino,  in  relazione  ai  vari  settori
economici, appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.  146,  introdotto
dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296  del  27  dicembre  2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto  2002,
del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009 e 4 dicembre 2009; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  18
marzo  2008,  concernente   l'approvazione   dei   modelli   per   la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2007; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  21
maggio  2009,  concernente  l'approvazione   dei   modelli   per   la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2008; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
gennaio 2009, concernente l'approvazione del programma  di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2009; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010,  recante  la
proroga di termini previsti da disposizioni legislative; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data
18 febbraio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione degli studi di settore 
 
  1. Sono approvati, in base all'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' professionali: 
  a) Studio di settore TK30U (che sostituisce lo  studio  di  settore
SK30U)  -  Attivita'  di  cartografia  e  aerofotogrammetria,  codice
attivita' 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di
lavoro,  codice  attivita'   74.90.21;   Attivita'   riguardanti   le
previsioni meteorologiche, codice attivita' 74.90.92; Altre attivita'
di consulenza tecnica nca, codice attivita' 74.90.93; 
  b) Studio di settore UK10U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TK10U) - Servizi degli studi  medici  di  medicina  generale,  codice
attivita' 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice
attivita' 86.22.01; Attivita'  dei  centri  di  radioterapia,  codice
attivita' 86.22.03;  Studi  di  omeopatia  e  di  agopuntura,  codice
attivita' 86.22.05; Centri di  medicina  estetica,  codice  attivita'
86.22.06; Altri studi medici specialistici e  poliambulatori,  codice
attivita'  86.22.09;  Laboratori   radiografici,   codice   attivita'
86.90.11; 
  c) Studio di settore UK19U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TK19U) - Fisioterapia, codice  attivita'  86.90.21;  Altre  attivita'
paramediche indipendenti nca, codice attivita' 86.90.29; 
  d) Studio di settore UK22U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TK22U) - Servizi veterinari, codice attivita' 75.00.00; 
  e) Studio di settore UK23U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TK23U) - Servizi di progettazione  di  ingegneria  integrata,  codice
attivita' 71.12.20; 
  f) Studio di settore UK24U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TK24U) - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e  periti  agrari,
codice attivita' 74.90.12; 
  g) Studio di settore UK25U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TK25U) - Consulenza agraria fornita  da  agronomi,  codice  attivita'
74.90.11; 
  h) Studio di settore VK03U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK03U) - Attivita' tecniche  svolte  da  geometri,  codice  attivita'
71.12.30; 
  i) Studio di settore VK04U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 69.10.10; 
  j) Studio di settore VK05U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice  attivita'
69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali,  codice
attivita' 69.20.12;  Attivita'  dei  consulenti  del  lavoro,  codice
attivita' 69.20.30; 
  k) Studio di settore VK18U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK18U) - Attivita' degli  studi  di  architettura,  codice  attivita'
71.11.00; 
  l) Studio di settore VK21U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK21U)  -  Attivita'  degli  studi  odontoiatrici,  codice  attivita'
86.23.00. 
  2.  Gli  elementi  necessari  alla  determinazione  presuntiva  dei
compensi e dei ricavi relativi agli studi  di  settore  indicati  nel
comma  1  sono  individuati  sulla  base   della   nota   tecnica   e
metodologica, delle tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista
delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 
  1) per lo studio di settore TK30U (Altre attivita' tecniche); 
  2) per lo studio di settore UK10U (Studi medici); 
  3)  per  lo  studio  di  settore  UK19U  (Attivita'   professionali
paramediche indipendenti); 
  4) per lo studio di settore UK22U (Servizi veterinari); 
  5)  per  lo  studio  di  settore  UK23U  (Servizi   di   ingegneria
integrata); 
  6) per lo studio di settore UK24U (Consulenza  agraria  fornita  da
agrotecnici e periti agrari); 
  7) per lo studio di settore UK25U (Consulenza  agraria  fornita  da
agronomi); 
  8) per lo studio di settore VK03U  (Attivita'  tecniche  svolte  da
geometri); 
  9) per lo studio di settore VK04U (Attivita' degli studi legali); 
  10) per lo studio di settore VK05U (Servizi contabili e  consulenze
del lavoro); 
  11) per lo studio di settore VK18U (Studi di architettura); 
  12)  per  lo  studio  di  settore  VK21U  (Attivita'  degli   studi
odontoiatrici). 
  3. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  e  la  normalita'  economica  risultanti  dagli   specifici
indicatori. 
  4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e professioni ovvero esercenti attivita' d'impresa, che  svolgono  in
maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo  restando
il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di  cui  al
decreto 11 febbraio 2008. In caso  di  esercizio  di  piu'  attivita'
professionali, ovvero di  piu'  attivita'  d'impresa,  per  attivita'
prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la
maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 
  5. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 8
del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.