IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  il
quale prevede che gli  uffici  del  dipartimento  delle  entrate  del
Ministero delle finanze  elaborino,  in  relazione  ai  vari  settori
economici,  appositi  studi  di  settore,  e  che  gli  stessi  siano
approvati con decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.  146,  introdotto
dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296  del  27  dicembre  2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Visti i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi
di  settore  relativi  ad  attivita'  imprenditoriali   nei   settori
economici delle manifatture,  dei  servizi,  del  commercio  e  delle
attivita' professionali; 
  Considerata  la   necessita'   di   individuare   le   peculiarita'
determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto  2002,
del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009 e 4 dicembre 2009; 
  Visti i decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio e 26  febbraio  2000,  16
febbraio e 20 marzo 2001, 6 marzo  2008,  successivamente  modificato
con decreto ministeriale 19 maggio 2009, e 7 luglio 2009, concernenti
l'individuazione delle aree territoriali omogenee in  relazione  alle
quali differenziare le  modalita'  di  applicazione  degli  studi  di
settore; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010,  recante  la
proroga di termini previsti da disposizioni legislative; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data
18 febbraio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
    
                               Art. 1 
 
 
              Individuazione di indicatori territoriali 
 
  1. Sono individuati specifici indicatori territoriali in  relazione
ai quali differenziare le modalita' di applicazione  degli  studi  di
settore per tenere conto del luogo in cui  viene  svolta  l'attivita'
economica. La metodologia seguita  per  individuare  tali  indicatori
viene riportata nei seguenti allegati: 
    allegato  1,   per   la   territorialita'   del   livello   delle
retribuzioni; 
    allegato  2,  per  la  territorialita'  del  livello  di  reddito
disponibile per abitante; 
    allegato 3, per la territorialita' del livello  delle  quotazioni
immobiliari. 
  2.  Le  territorialita'  di  cui  al  comma  precedente,  con   cui
effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere
dal periodo di imposta 2009.