IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore, e che gli stessi siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visti i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nei settori economici delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali; Considerata la necessita' di individuare le peculiarita' determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009 e 4 dicembre 2009; Visti i decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio e 26 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo 2001, 6 marzo 2008, successivamente modificato con decreto ministeriale 19 maggio 2009, e 7 luglio 2009, concernenti l'individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 18 febbraio 2010; Decreta: Art. 1 Individuazione di indicatori territoriali 1. Sono individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attivita' economica. La metodologia seguita per individuare tali indicatori viene riportata nei seguenti allegati: allegato 1, per la territorialita' del livello delle retribuzioni; allegato 2, per la territorialita' del livello di reddito disponibile per abitante; allegato 3, per la territorialita' del livello delle quotazioni immobiliari. 2. Le territorialita' di cui al comma precedente, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2009.