IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Vista l'istanza del sig. Ciavattini Ferdinando  Guglielmo,  nato  a
Caracas (Venezuela) il 15 ottobre 1975, cittadino  italiano,  diretta
ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  e  successive  integrazioni,  in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo rilasciato di «Ingeniero  Electricista»,
rilasciato dal «Colegio de Ingenieros de Venezuela»,  presso  cui  e'
iscritto dal settembre 2005,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli
«ingegneri - sezione A settori  dell'informazione  e  industriale»  e
l'esercizio in Italia della omonima professione; 
  Considerato che ha conseguito  un  titolo  accademico  quinquennale
presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) e
rilasciato nel dicembre 2004; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 4 dicembre 2009; 
  Preso atto del conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 4 dicembre 2009 in cui, con il conforme parere del rappresentante
del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta  l'istanza
volta  ad   ottenere   l'iscrizione   nella   sezione   A -   settore
dell'informazione dell'albo degli ingegneri, in quanto la  formazione
accademico-professionale documentata dal sig. Ciavattini non e' stata
ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le
lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione
di misure compensative; 
  Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in
ordine alla iscrizione  nella  sezione  A  settore  industriale  sono
emerse delle differenze tra  la  formazione  accademico-professionale
richiesta in Italia per  l'esercizio  della  medesima  professione  e
quella di cui e' in possesso l'istante,  per  cui  appare  necessario
applicare delle misure compensative; 
  Ritenuto che la prova  attitudinale  integrativa  conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto  e
da un esame orale e rivestire carattere specificamente  professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso  della  esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al sig. Ciavattini Ferdinando Guglielmo, nato a Caracas (Venezuela)
il 15 ottobre 1975, cittadino  italiano  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «ingegneri»  -  Sezione  A  settore  industriale  -  e
l'esercizio della professione in Italia.