IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Ciavattini Ferdinando Guglielmo, nato a Caracas (Venezuela) il 15 ottobre 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo rilasciato di «Ingeniero Electricista», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros de Venezuela», presso cui e' iscritto dal settembre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settori dell'informazione e industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) e rilasciato nel dicembre 2004; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009; Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Ciavattini non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative; Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1 Al sig. Ciavattini Ferdinando Guglielmo, nato a Caracas (Venezuela) il 15 ottobre 1975, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.