IL DIRETTORE GENERALE 
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, concernente la disciplina  della  produzione  e  del  commercio
delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante ortive; 
  Considerato che la Commissione sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione  del  27  gennaio  2010  ha
espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo  registro  di
specie ortive, delle varieta' indicate nel dispositivo; 
  Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente   della   Repubblica   del   22
luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', le cui descrizioni
ed i risultati delle prove eseguite  sono  depositati  presso  questo
Ministero, sono iscritte, fino  alla  fine  del  decimo  anno  civile
successivo a quello  dell'iscrizione  medesima,  nei  registri  delle
varieta' di specie di piante ortive le  cui  sementi  possono  essere
certificate in quanto «sementi di base»  o  «sementi  certificate»  o
controllate in quanto «sementi standard»: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.