IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223
del 23 luglio 2004; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23
luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  197  del
23 agosto 2004, nel quale si  designa  il  direttore  generale  della
giustizia civile quale  responsabile  del  registro  degli  organismi
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art.  38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; 
  Visto il decreto  dirigenziale  24  luglio  2006  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati
approvati  i  requisiti  di  accreditamento  dei  soggetti  ed   enti
abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4,  comma
4, lettera a), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; 
  Esaminata l'istanza del 1° febbraio 2010 prot. m. dg DAG 5 febbraio
2010 n. 18405.E con la quale il prof. Petrocelli Corrado nato a  Bari
il 25 settembre 1952, in qualita' di rettore e legale  rappresentante
dell'Universita' degli studi di  Bari,  ha  chiesto  l'accreditamento
dell'Universita' degli studi di Bari, con sede legale in Bari, piazza
Umberto I n. 1 - codice fiscale n. 80002170720 e  P.IVA  01086760723,
tra i soggetti e gli enti abilitati  a  tenere  corsi  di  formazione
previsti dall'art. 4, comma 3, del  decreto  ministeriale  23  luglio
2004, n. 222; 
  Visto che nella suddetta istanza del 1° febbraio 2010, il  rettore,
prof. Petrocelli Corrado, in qualita' di  legale  rappresentante,  ha
dichiarato che l'Universita' degli  studi  di  Bari  ha  adeguato  il
proprio statuto ed il  proprio  regolamento  didattico  di  Ateneo  a
quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 162/82 e dall'art. 6, legge n. 341/90; 
  Considerato che  l'Universita'  di  Bari  puo'  attivare  corsi  di
perfezionamento, formazione ed aggiornamento professionale,  anche  a
pagamento; 
  Atteso che i requisiti posseduti dall'Universita'  degli  studi  di
Bari risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24
luglio 2006 sopra indicato; 
  Verificato in particolare: 
    che  l'istante  dispone   di   sede   idonea   allo   svolgimento
dell'attivita',   presso   la   II   facolta'    di    giurisprudenza
dell'Universita' degli studi di Bari, via Acton, 77 - Taranto; 
    che i formatori nelle persone di: 
      avv. Barberio Roberto nato a Castel  Morrone  (Caserta)  il  20
giugno 1943; 
      avv. Cianciola Ernesto nato a Bari il 4 luglio 1950; 
      avv. Schiavone Enrico Claudio nato a Martina  Franca  (Taranto)
il 24 giugno 1962; 
      prof. Tafaro Laura nata a Bari il 7 novembre 1971; 
      prof. Tafaro Sebastiano nato a  Minervino  Murge  (Bari)  il  7
agosto 1936; 
      prof. Uricchio Antonio Felice  nato  a  Bitonto  (Bari)  il  10
luglio 1961, 
sono in possesso dei  requisiti  richiesti  per  tenere  i  corsi  di
formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5,
del decreto ministeriale n. 222/2004; 
 
                               Dispone 
 
l'accreditamento dell'«Universita' degli studi  di  Bari»,  con  sede
legale in Bari, piazza Umberto I n. 1 - codice fiscale n. 80002170720
e P.IVA 01086760723, tra i soggetti e gli  enti  abilitati  a  tenere
corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a)  e  10,
comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222. 
  L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento. 
  L'ente iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente  tutte  le
vicende  modificative  dei  requisiti,  dei  dati  e  degli   elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comportera'
la revoca dello stesso con effetto immediato. 
    Roma, 10 marzo 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano