IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  Agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,  n
341; la legge 5 febbraio 1992.  n  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,   n   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998, il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  277;  la  Circolare
ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18  maggio  2006,
n. 181 convertito nella legge 17 luglio  2006,  n.  233,  il  decreto
legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge  16  maggio
2008, n. 85; convertito nella  legge  14  luglio  2008,  n.  121;  il
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   Paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Claudia Rieder; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza  della  lingua  italiana,  ai  sensi  della
Circolare ministeriale n. 39 del 21  marzo  2005  in  quanto  la  sua
formazione scolastica e  avvenuta  in  scuole  statali  italiane  con
lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206/2007  il  riconoscimento e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007 l'esercizio della professione in argomento e'
subordinato, nel Paese di provenienza al  possesso  di  un  ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondario: 
      «Magistra der  Philosophie  -  Lehramtsstudium  Unterrichtsfach
Geschichte,  Sozialkundo  und   Politiche   Bildung   Unterrichtsfach
Deutsch» rilasciato il 7 maggio 2008  dalla  Universita'  «Leopold  -
Franzens»    di    Innsbruck,    comprensivo     della     formazione
didattico-pedagogica; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: 
      «Bestätigung   gemäß   §   27/a    Unterrichtspraktikumsgesetz»
rilasciato il 10 agosto 2009  dal  Landes  Schul  RAT  fur  Tirol  di
Innsbruck (Austria), 
posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Claudia  Rieder,  nata  a
Bolzano il 7 gennaio 1983, ai sensi e per  gli  effetti  del  decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
secondaria nelle classi: 
    93/A Materie letterarie negli istituti di  istruzione  secondaria
di secondo grado in lingua  tedesca  e  con  lingua  di  insegnamento
tedesca delle localita' ladine; 
    98/A Tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola
media in lingua tedesca e con lingua di  insegnamento  tedesca  delle
localita' ladine. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 marzo 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto