IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto l'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e successive modificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.); 
  Visto l'art. 14-bis, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ai  sensi  del  quale   sono   stati   individuati   i
concessionari della rete telematica degli apparecchi  e  congegni  di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari  e
delle compensazioni; 
  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
luglio 2003 concernente la riscossione delle  entrate  di  competenza
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'art. 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326, relativi al prelievo erariale unico sugli apparecchi  e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto l'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  che
demanda  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato   di
stabilire, con appositi decreti, le modalita' di effettuazione  della
liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, per gli apparecchi da  intrattenimento  di  cui  all'art.
110, comma 6, del T.U.L.P.S.; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n.  173,  recante
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
137; 
  Visto l'art. 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto
che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale  unico  di
cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo  ai  singoli
soggetti passivi  d'imposta,  applicando  le  seguenti  aliquote  per
scaglioni di raccolta delle somme giocate: 
  a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella
dell'anno 2008; 
  b) 11,6 per  cento,  sull'incremento  della  raccolta,  rispetto  a
quella del 2008, pari ad un importo non superiore  al  15  per  cento
della raccolta del 2008; 
  c) 10,6 per  cento,  sull'incremento  della  raccolta,  rispetto  a
quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il
40 per cento della raccolta del 2008; 
  d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto  a  quella
del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per
cento della raccolta del 2008; 
  e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto  a  quella
del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta
del 2008»; 
  Visto l'art. 30-bis, comma 2, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto
che  «fermo  quanto  disposto  dall'art.  39,   comma   13-bis,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali  di  applicazione,
gli importi dei versamenti  periodici  del  prelievo  erariale  unico
dovuti dai soggetti  passivi  di  imposta  in  relazione  ai  singoli
periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per
cento di quella  massima  prevista  dal  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
marzo 2004, n. 86, concernente la definizione  delle  funzioni  della
rete dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  per  la
gestione telematica degli apparecchi di gioco di  cui  all'art.  110,
comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie; 
  Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato ed i  concessionari  di  cui  all'art.  14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernenti l'affidamento in concessione  dell'attivazione  e
della conduzione operativa della rete per la gestione telematica  del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento  ed  intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente
le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico (PREU) sugli
apparecchi con vincita in denaro; 
  Vista la nota prot. 201000308/002/AAM/U dell'8 marzo 2010,  con  la
quale il partner tecnologico Sogei ha comunicato le risultanze  della
raccolta conseguita nell'anno 2009 per il settore degli apparecchi da
gioco con vincita in denaro; 
  Considerato  che  in  base   alle   comunicazioni   acquisite   dai
Concessionari la raccolta complessiva delle somme giocate per  l'anno
solare 2009 risulta di € 25.200.283.816,00; 
  Considerato che giusto quanto disposto dal citato decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,
l'ammontare  complessivo  del  Prelievo  erariale  unico  dovuto  dai
singoli Concessionari di rete per  l'anno  solare  2009  e'  pari  ad
€ 3.132.743.951,71; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla raccolta conseguita  per  l'anno  2009  nel  settore  degli
apparecchi da gioco con vincita in denaro, il prelievo erariale unico
e' calcolato sulla base dei seguenti scaglioni: 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Ai fini applicativi,  onde  procedere  alla  determinazione  del
saldo conseguente ai versamenti gia' eseguiti  dai  concessionari  di
cui all'art. 14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640,  verra'  considerata  l'aliquota
media pari al 12,43%, da applicare singolarmente alla base imponibile
maturata nell'anno d'imposta  2009  da  ciascun  apparecchio  di  cui
all'art. 110, comma 6, del  T.U.L.P.S.,  percentuale  definita  quale
rapporto tra il prelievo erariale unico da corrispondere  e  la  base
imponibile accertata per l'anno 2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 marzo 2010 
 
                               Il direttore per i giochi: Tagliaferri 
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 265