L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 4 febbraio 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice»); 
  Vista la delibera  n.  290/01/CONS  del  1°  luglio  2001,  recante
«Determinazioni di criteri per la distribuzione e  la  pianificazione
sul territorio nazionale  delle  postazioni  telefoniche  pubbliche»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  199
del 28 agosto 2001; 
  Considerato che l'attuale  formulazione  dell'art.  56  del  Codice
prevede che le imprese mettono a  disposizione  telefoni  pubblici  a
pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti  finali
in termini di copertura  geografica,  numero  di  apparecchi  e  loro
accessibilita' per gli  utenti  disabili,  nonche'  di  qualita'  del
servizio, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorita', che
ad oggi sono quelle dettate dalla citata delibera n. 290/01/CONS; 
  Considerato che l'art. 61 del Codice, stabilisce, al comma  4,  che
l'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le  imprese  assoggettate
ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'art.  54  del
Codice medesimo e, al comma 1,  che  l'Autorita'  provvede  affinche'
tutte le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, che
comprende la fornitura agli utenti finali del servizio  di  telefonia
vocale da una postazione fissa, pubblichino informazioni adeguate  ed
aggiornate  sulla  loro  efficienza  nella  fornitura  del   servizio
universale, basandosi sui parametri di qualita' del  servizio,  sulle
definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato  n.  6  al
Codice; 
  Considerato che il Codice, all'art. 58, comma  3,  stabilisce  che,
sino alla designazione di cui al comma 1 del  medesimo  articolo,  il
soggetto incaricato a fornire  il  servizio  universale  continua  ad
essere la societa' Telecom Italia S.p.A.(di seguito «la Societa'»); 
  Vista l'istanza della Societa', ricevuta con prot. AGCOM  n.  38705
del 15 maggio 2009, con la quale e' stata  chiesta  all'Autorita'  la
revisione degli obblighi del servizio  universale  per  la  telefonia
pubblica e, in particolare, dei criteri relativi  alla  distribuzione
delle postazioni telefoniche pubbliche  (di  seguito  PTP)  stabiliti
dalla delibera n. 290/01/CONS, nonche' la  successiva  nota  ricevuta
con prot. AGCOM n. 54777 del 10 luglio 2009, con la quale la Societa'
ha integrato e circostanziato  la  predetta  proposta  di  revisione,
evidenziando la riduzione progressiva del traffico effettuato da  PTP
e la possibilita', a fronte della revisione dei criteri quantitativi,
di reinvestire le somme risparmiate per implementare la  manutenzione
e la qualita' delle PTP esistenti; 
  Sentita la Societa' nel corso delle audizioni dell'11 giugno 2009 e
del 28 luglio 2009; 
  Vista la richiesta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori
dell'AGCOM (di seguito «la Direzione») alla Societa' con  nota  prot.
n. 68154 del 1° settembre 2009, per acquisire  informazioni  inerenti
alla evoluzione del numero di PTP, alla evoluzione  del  traffico  da
PTP negli anni 2006-2008 e ai dati contenuti nella banca  dati  della
telefonia  pubblica  prevista   dall'art.   4   della   delibera   n.
290/01/CONS; 
  Preso atto del riscontro fornito dalla Societa' con  nota  ricevuta
al prot. AGCOM n. 76979 del 7  ottobre  2009  e  dell'archivio  della
predetta banca  dati  sulla  telefonia  pubblica,  del  quale  si  e'
ottenuta copia su supporto elettronico il 29 settembre 2009 presso la
sede operativa di Telecom Italia, in Roma; 
  Ritenuto pertanto opportuno procedere ad avviare una revisione  dei
criteri di distribuzione sul territorio  nazionale  delle  postazioni
telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale, che  tenga
conto dell'effettiva riduzione dell'utilizzazione delle PTP in Italia
in conseguenza  del  mutamento  delle  abitudini  degli  utenti,  che
utilizzano sempre  piu'  la  telefonia  cellulare  in  situazioni  di
mobilita' in luogo delle PTP,  nonche'  della  diffusione  dei  phone
center e degli internet points per i cittadini stranieri; 
  Viste le risultanze del confronto internazionale sul  tema  oggetto
della presente delibera, effettuato tramite l'invio  di  un  apposito
questionario da parte dell'AGCOM alle altre  Autorita'  nazionali  di
regolamentazione facenti parte dell'European Regulators Group  (ERG),
dal  quale  e'  risultato  che  in  tutti  i  Paesi  europei  si  sta
verificando il medesimo effetto  di  «sostituzione»  della  telefonia
mobile rispetto  all'utilizzo  delle  PTP  e  che  per  n.  22  Paesi
dell'Unione europea vi e' una media, per numero di abitanti, di circa
una PTP ogni 1100 abitanti, mentre in Italia vi e'  la  distribuzione
di una PTP ogni 450 abitanti circa, con la conseguenza  che  l'Italia
si configura al  primo  posto  in  Europa  come  numero  di  PTP  per
abitante, per un totale  di  circa  130.000  PTP  (in  base  ai  dati
relativi all'anno 2008) ed in particolare: 
    nel Regno Unito, il numero di  PTP  e'  stato  significativamente
ridotto a seguito  di  una  relazione  nella  quale  risultavano  non
profittevoli il 60% delle postazioni telefoniche pubbliche; 
    in Portogallo i telefoni  pubblici  a  pagamento  possono  essere
rimossi dopo aver pubblicizzato almeno un mese prima la  decisione  e
l'Autorita' nazionale  di  regolamentazione  (ANACOM)  raccomanda  di
consultare i potenziali utenti e comuni, prima di ogni rimozione; 
    in Slovenia  il  fornitore  del  servizio  universale  rimuove  i
telefoni pubblici: a) quando vi sono ricorrenti casi di vandalismo  o
quando la postazione e' non decorosa dal punto di  vista  urbano;  b)
per ottimizzare le risorse in un luogo in cui si trovano piu' PTP; c)
per recuperare attrezzature di ricambio necessarie per  mantenere  in
funzione altre cabine telefoniche; 
    in Germania la rimozione avviene in base all'utilizzo della  PTP.
Il  soggetto  incaricato  di  fornire  il  servizio  universale  puo'
rimuovere un certo numero di  telefoni  pubblici  a  pagamento,  ogni
anno,   previa   consultazione   preventiva   con   l'amministrazione
regionale; 
    in  Austria,  analogamente,  il  processo  di  dismissione  viene
gestito tra l'operatore soggetto all'obbligo e la comunita'; 
    in Macedonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Olanda  non
sussiste un obbligo di fornitura delle PTP nell'ambito  del  Servizio
Universale. 
  Considerato che  i  dati  forniti  dalla  Societa'  attestano,  nel
periodo dal 2001 al 2008, una riduzione pari a circa l'88% in termini
di numero totale di conversazioni da postazione  fissa  (intesa  come
somma del traffico locale, internazionale, interdistrettuale e  fisso
mobile), ed una riduzione pari a circa il 90% in termini di minuti di
conversazione; 
  Considerato che il nuovo quadro regolamentare europeo sul  servizio
universale, di cui alla direttiva 2009/136/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, recante, fra  le  altre,  modifica  della  direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti
in materia  di  reti  e  di  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L337  del  18
dicembre 2009 e, in particolare, il suo art. 1, comma 5,  esprime  la
tendenza al superamento della  sola  disponibilita'  al  pubblico  di
telefoni a pagamento, prevedendo «altri  punti  di  accesso  pubblico
alla  telefonia  vocale»,  nell'ottica  di  favorire  la  neutralita'
tecnologica; 
  Ritenuto pertanto che la revisione, in riduzione, del numero di PTP
attualmente esistenti  sia  in  linea  non  soltanto  con  le  mutate
esigenze dell'utenza accertate nel corso dell'istruttoria,  ma  anche
con gli sviluppi regolamentari europei che potranno essere oggetto di
ulteriore analisi dopo il recepimento in Italia  del  suddetto  nuovo
quadro regolamentare europeo; 
  Considerata inoltre l'opportunita' di garantire agli utenti  finali
disabili un accesso  ai  servizi  di  livello  equivalente  a  quello
disponibile per gli altri utenti e che tale equivalenza possa  essere
raggiunta assicurando  la  presenza  di  un  congruo  numero  di  PTP
accessibili per gli utenti disabili, pari al  75%  del  totale  delle
postazioni ubicate all'aperto; 
  Considerato inoltre che il rilievo  che  l'accesso  alla  telefonia
vocale  pubblica  continua  ad  assumere  nell'ambito  del   servizio
universale, anche come ridefinito  nel  nuovo  quadro  regolamentare,
giustifica  la  massima  partecipazione  dell'utenza  interessata  al
processo di riduzione del numero delle PTP, in linea con l'esperienza
di altri Paesi europei; 
  Vista la delibera n. 616/09/CONS  recante  «Consultazione  pubblica
sulla revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale
delle  postazioni  telefoniche  pubbliche  nell'ambito  del  servizio
universale», ed i contributi inviati dalle  societa'  Telecom  Italia
S.p.A., Vodafone N.V.  e  Wind  Telecomunicazioni  S.p.A.,  acquisiti
rispettivamente in data 21 gennaio 2010 prot.  n.  3496,  25  gennaio
2010 prot. n. 4022 e 27 gennaio 2010 prot. n. 4672; 
  Informate le  associazioni  dei  consumatori  dei  contenuti  della
suddetta  consultazione  in  occasione  della  riunione  del   tavolo
permanente del 17 dicembre 2009; 
  Preso  atto  della  disponibilita'  da  parte  di  Telecom  Italia,
manifestata nella nota del 15 maggio 2009 e in entrambe le audizioni,
in particolare in quella dell'11 giugno 2009, «in caso  di  revisione
delle attuali regole, a rinunciare alla quota di finanziamento  della
TP nell'ambito del servizio universale»; 
  Udita la relazione del Commissario  Gianluigi  Magri,  relatore  ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Distribuzione territoriale 
               delle postazioni telefoniche pubbliche 
 
  1. Il numero complessivo  delle  postazioni  telefoniche  pubbliche
esistenti alla data di entrata in  vigore  della  presente  delibera,
dislocate secondo i criteri quantitativi previsti dall'art.  1  della
delibera n. 290/01/CONS, puo' essere progressivamente  ridotto  dalla
Societa', nei limiti e secondo le  procedure  di  cui  alla  presente
delibera. 
  2. Per ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente
delibera, possono essere  rimosse  al  massimo trentamila  postazioni
telefoniche pubbliche. 
  3. Con cadenza annuale, entro il  31  dicembre  di  ogni  anno,  la
Societa' comunica  all'Autorita'  l'aggiornamento  della  banca  dati
della telefonia pubblica  prevista  dall'art.  4  della  delibera  n.
290/01/CONS, sulla base delle operazioni di rimozione e  manutenzione
effettuate nell'anno di riferimento, e presenta al contempo un  piano
di adeguamento delle  postazioni  telefoniche  pubbliche  per  l'anno
successivo, nel rispetto dei criteri di cui alla presente delibera. 
  4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente delibera,
la Societa' comunica all'Autorita' la  banca  dati  aggiornata  delle
postazioni telefoniche pubbliche gia' disattivate alla medesima  data
ma la cui rimozione non sia stata completata,  trasmettendo  altresi'
il  relativo  piano  di  smantellamento  e  smaltimento,   che   deve
concludersi entro i successivi 120 giorni, con le  modalita'  di  cui
all'art. 2, comma 4.