L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 4 febbraio 2010; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice»); Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001; Considerato che l'attuale formulazione dell'art. 56 del Codice prevede che le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilita' per gli utenti disabili, nonche' di qualita' del servizio, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorita', che ad oggi sono quelle dettate dalla citata delibera n. 290/01/CONS; Considerato che l'art. 61 del Codice, stabilisce, al comma 4, che l'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'art. 54 del Codice medesimo e, al comma 1, che l'Autorita' provvede affinche' tutte le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, che comprende la fornitura agli utenti finali del servizio di telefonia vocale da una postazione fissa, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualita' del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6 al Codice; Considerato che il Codice, all'art. 58, comma 3, stabilisce che, sino alla designazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, il soggetto incaricato a fornire il servizio universale continua ad essere la societa' Telecom Italia S.p.A.(di seguito «la Societa'»); Vista l'istanza della Societa', ricevuta con prot. AGCOM n. 38705 del 15 maggio 2009, con la quale e' stata chiesta all'Autorita' la revisione degli obblighi del servizio universale per la telefonia pubblica e, in particolare, dei criteri relativi alla distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche (di seguito PTP) stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS, nonche' la successiva nota ricevuta con prot. AGCOM n. 54777 del 10 luglio 2009, con la quale la Societa' ha integrato e circostanziato la predetta proposta di revisione, evidenziando la riduzione progressiva del traffico effettuato da PTP e la possibilita', a fronte della revisione dei criteri quantitativi, di reinvestire le somme risparmiate per implementare la manutenzione e la qualita' delle PTP esistenti; Sentita la Societa' nel corso delle audizioni dell'11 giugno 2009 e del 28 luglio 2009; Vista la richiesta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori dell'AGCOM (di seguito «la Direzione») alla Societa' con nota prot. n. 68154 del 1° settembre 2009, per acquisire informazioni inerenti alla evoluzione del numero di PTP, alla evoluzione del traffico da PTP negli anni 2006-2008 e ai dati contenuti nella banca dati della telefonia pubblica prevista dall'art. 4 della delibera n. 290/01/CONS; Preso atto del riscontro fornito dalla Societa' con nota ricevuta al prot. AGCOM n. 76979 del 7 ottobre 2009 e dell'archivio della predetta banca dati sulla telefonia pubblica, del quale si e' ottenuta copia su supporto elettronico il 29 settembre 2009 presso la sede operativa di Telecom Italia, in Roma; Ritenuto pertanto opportuno procedere ad avviare una revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale, che tenga conto dell'effettiva riduzione dell'utilizzazione delle PTP in Italia in conseguenza del mutamento delle abitudini degli utenti, che utilizzano sempre piu' la telefonia cellulare in situazioni di mobilita' in luogo delle PTP, nonche' della diffusione dei phone center e degli internet points per i cittadini stranieri; Viste le risultanze del confronto internazionale sul tema oggetto della presente delibera, effettuato tramite l'invio di un apposito questionario da parte dell'AGCOM alle altre Autorita' nazionali di regolamentazione facenti parte dell'European Regulators Group (ERG), dal quale e' risultato che in tutti i Paesi europei si sta verificando il medesimo effetto di «sostituzione» della telefonia mobile rispetto all'utilizzo delle PTP e che per n. 22 Paesi dell'Unione europea vi e' una media, per numero di abitanti, di circa una PTP ogni 1100 abitanti, mentre in Italia vi e' la distribuzione di una PTP ogni 450 abitanti circa, con la conseguenza che l'Italia si configura al primo posto in Europa come numero di PTP per abitante, per un totale di circa 130.000 PTP (in base ai dati relativi all'anno 2008) ed in particolare: nel Regno Unito, il numero di PTP e' stato significativamente ridotto a seguito di una relazione nella quale risultavano non profittevoli il 60% delle postazioni telefoniche pubbliche; in Portogallo i telefoni pubblici a pagamento possono essere rimossi dopo aver pubblicizzato almeno un mese prima la decisione e l'Autorita' nazionale di regolamentazione (ANACOM) raccomanda di consultare i potenziali utenti e comuni, prima di ogni rimozione; in Slovenia il fornitore del servizio universale rimuove i telefoni pubblici: a) quando vi sono ricorrenti casi di vandalismo o quando la postazione e' non decorosa dal punto di vista urbano; b) per ottimizzare le risorse in un luogo in cui si trovano piu' PTP; c) per recuperare attrezzature di ricambio necessarie per mantenere in funzione altre cabine telefoniche; in Germania la rimozione avviene in base all'utilizzo della PTP. Il soggetto incaricato di fornire il servizio universale puo' rimuovere un certo numero di telefoni pubblici a pagamento, ogni anno, previa consultazione preventiva con l'amministrazione regionale; in Austria, analogamente, il processo di dismissione viene gestito tra l'operatore soggetto all'obbligo e la comunita'; in Macedonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Olanda non sussiste un obbligo di fornitura delle PTP nell'ambito del Servizio Universale. Considerato che i dati forniti dalla Societa' attestano, nel periodo dal 2001 al 2008, una riduzione pari a circa l'88% in termini di numero totale di conversazioni da postazione fissa (intesa come somma del traffico locale, internazionale, interdistrettuale e fisso mobile), ed una riduzione pari a circa il 90% in termini di minuti di conversazione; Considerato che il nuovo quadro regolamentare europeo sul servizio universale, di cui alla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante, fra le altre, modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L337 del 18 dicembre 2009 e, in particolare, il suo art. 1, comma 5, esprime la tendenza al superamento della sola disponibilita' al pubblico di telefoni a pagamento, prevedendo «altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale», nell'ottica di favorire la neutralita' tecnologica; Ritenuto pertanto che la revisione, in riduzione, del numero di PTP attualmente esistenti sia in linea non soltanto con le mutate esigenze dell'utenza accertate nel corso dell'istruttoria, ma anche con gli sviluppi regolamentari europei che potranno essere oggetto di ulteriore analisi dopo il recepimento in Italia del suddetto nuovo quadro regolamentare europeo; Considerata inoltre l'opportunita' di garantire agli utenti finali disabili un accesso ai servizi di livello equivalente a quello disponibile per gli altri utenti e che tale equivalenza possa essere raggiunta assicurando la presenza di un congruo numero di PTP accessibili per gli utenti disabili, pari al 75% del totale delle postazioni ubicate all'aperto; Considerato inoltre che il rilievo che l'accesso alla telefonia vocale pubblica continua ad assumere nell'ambito del servizio universale, anche come ridefinito nel nuovo quadro regolamentare, giustifica la massima partecipazione dell'utenza interessata al processo di riduzione del numero delle PTP, in linea con l'esperienza di altri Paesi europei; Vista la delibera n. 616/09/CONS recante «Consultazione pubblica sulla revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale», ed i contributi inviati dalle societa' Telecom Italia S.p.A., Vodafone N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., acquisiti rispettivamente in data 21 gennaio 2010 prot. n. 3496, 25 gennaio 2010 prot. n. 4022 e 27 gennaio 2010 prot. n. 4672; Informate le associazioni dei consumatori dei contenuti della suddetta consultazione in occasione della riunione del tavolo permanente del 17 dicembre 2009; Preso atto della disponibilita' da parte di Telecom Italia, manifestata nella nota del 15 maggio 2009 e in entrambe le audizioni, in particolare in quella dell'11 giugno 2009, «in caso di revisione delle attuali regole, a rinunciare alla quota di finanziamento della TP nell'ambito del servizio universale»; Udita la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche 1. Il numero complessivo delle postazioni telefoniche pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, dislocate secondo i criteri quantitativi previsti dall'art. 1 della delibera n. 290/01/CONS, puo' essere progressivamente ridotto dalla Societa', nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente delibera. 2. Per ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente delibera, possono essere rimosse al massimo trentamila postazioni telefoniche pubbliche. 3. Con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Societa' comunica all'Autorita' l'aggiornamento della banca dati della telefonia pubblica prevista dall'art. 4 della delibera n. 290/01/CONS, sulla base delle operazioni di rimozione e manutenzione effettuate nell'anno di riferimento, e presenta al contempo un piano di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche per l'anno successivo, nel rispetto dei criteri di cui alla presente delibera. 4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente delibera, la Societa' comunica all'Autorita' la banca dati aggiornata delle postazioni telefoniche pubbliche gia' disattivate alla medesima data ma la cui rimozione non sia stata completata, trasmettendo altresi' il relativo piano di smantellamento e smaltimento, che deve concludersi entro i successivi 120 giorni, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 4.