IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni,  nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione della citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e, in particolare,
l'art. 13 di tale  decreto  che  istituisce  la  Commissione  per  la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Considerato  che  l'art.  13,  comma  4,   del   predetto   decreto
legislativo n. 150  del  2009  prevede  che  la  Commissione  per  la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche definisca con propri regolamenti le  norme  concernenti  il
proprio funzionamento; 
  Considerato  che  l'art.  13,  comma  11,  dello   stesso   decreto
legislativo n. 150/2009, prevede che con decreto del Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  siano  stabilite  le
modalita'  di  organizzazione,  le  norme  regolatrici  dell'autonoma
gestione finanziaria della Commissione e fissati  i  compensi  per  i
componenti; 
  Ritenuto necessario che l'organizzazione e il funzionamento nonche'
la disciplina dell'autonoma gestione  finanziaria  della  Commissione
siano definiti  attraverso  appositi  regolamenti  da  adottarsi  con
deliberazione della Commissione stessa,  nel  rispetto  dei  principi
fissati dal presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita'
delle amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   approva   con   appositi
regolamenti, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina dei
suoi componenti, le norme concernenti  il  funzionamento  nonche'  la
disciplina dell'autonoma gestione finanziaria. 
  2. L'organizzazione della Commissione prevede quanto segue: 
    a) per lo  svolgimento  dei  compiti  previsti  dalla  legge,  la
Commissione si avvale di una struttura operativa, cui e' preposto  il
segretario generale; 
    b) la  struttura  operativa  si  articola  nei  seguenti  uffici:
ufficio amministrativo-contabile e per  la  gestione  del  personale;
ufficio per il supporto all'attivita' della Commissione; 
    c) presso la Commissione e' istituita la sezione per l'integrita'
e la trasparenza delle amministrazioni di cui al comma 8 dell'art. 13
del decreto legislativo n. 150 del 2009; alla sezione sono assegnati,
con delibera della Commissione, personale della struttura ed  esperti
di elevata professionalita' ed esperienza sui temi della  prevenzione
e della lotta alla corruzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 13  del
decreto legislativo n. 150  del  2009  e  a  valere  sul  contingente
complessivo di esperti di cui alla medesima disposizione; 
    d)  nell'ambito  della  dotazione  complessiva   possono   essere
assegnati, con delibera della  Commissione,  fino  a  sei  unita'  di
personale a specifico supporto dell'attivita'  dei  componenti  della
Commissione; 
    e) per lo svolgimento dell'istruttoria relativa allo  svolgimento
dei compiti di cui all'art. 13,  comma  6,  lettera  m)  del  decreto
legislativo n. 150  del  2009  e  alla  individuazione  dei  progetti
sperimentali e innovativi di cui all'art. 4, comma 3 della  legge  n.
15 del 2009, la Commissione, con propria delibera, puo' avvalersi  di
un comitato tecnico-consultivo, supportato da una segreteria tecnica,
a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 della legge  n.  15
del 2009, nella misura non superiore al 5% delle dette risorse; 
    f) con il regolamento di cui all'art. 13, comma  4,  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009, la Commissione  disciplina  altresi'  le
modalita' del proprio funzionamento, con particolare riferimento alla
convocazione  delle  sedute,  alle  istruttorie,  alle  modalita'  di
votazione, all'adozione delle delibere nonche' alle modalita' per  la
provvista e il trattamento del personale appartenente al  contingente
assegnato, nell'ambito del contingente massimo e di  una  misura  non
superiore ai 3/8 della dotazione finanziaria di cui  dispone  per  il
funzionamento, sulla base di criteri di premialita'  e  di  controllo
della produttivita'; 
    g) la Commissione definisce altresi' i profili degli esperti e le
modalita'   per   la   loro   scelta,   secondo   criteri   di   alta
professionalita' e assicurando la  trasparenza  delle  scelte,  nella
misura massima di dieci esperti nell'arco temporale dell'anno  e  per
una spesa complessiva non superiore a 1/8 della dotazione finanziaria
di cui dispone per il funzionamento. 
  3.  L'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione,  di  cui
all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150, e' regolata come segue: 
    a)  esercizio  finanziario  e   bilancio:   la   gestione   della
Commissione  risponde  ai  principi  generali  vigenti  in  tema   di
ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni  pubbliche,
con particolare riferimento alla definizione degli  obiettivi  e  dei
programmi della gestione amministrativa nell'ambito  della  dotazione
finanziaria annuale stabilita dall'art.  13,  comma  13  del  decreto
legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  nonche'  ai  requisiti  di
pubblicita' e trasparenza degli atti e delle  procedure;  l'esercizio
finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.  La
gestione finanziaria si svolge in base  al  bilancio  di  previsione,
deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il  bilancio
stesso si riferisce. Esso ha  carattere  autorizzatorio,  costituendo
limite  agli  impegni  di  spesa,  ed  e'  formulato  in  termini  di
competenza e di cassa. Nel bilancio di previsione sono iscritte tutte
le entrate e tutte le  uscite,  nel  loro  importo  integrale,  senza
operare alcuna riduzione per effetto di correlative spese o  entrate.
Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario, dal
quadro  generale  riassuntivo  della  gestione  finanziaria  e  dalla
tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al  31
dicembre  ed  e'  corredato  dalla  relazione  illustrativa  e  dalla
relazione del collegio dei revisori. Il conto consuntivo evidenzia  i
risultati della gestione e delle relative  variazioni  approvate.  E'
deliberato  entro  il  mese  di  aprile  successivo   alla   chiusura
dell'esercizio finanziario ed e' costituito dal conto  del  bilancio,
dallo stato patrimoniale e  dalla  nota  integrativa.  Ad  esso  sono
allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione  e
la relazione del collegio dei revisori; 
    b) collegio dei revisori: il collegio dei revisori dei  conti  e'
composto da tre persone nominate con delibera della  Commissione;  il
Presidente  e'  scelto  in   una   terna   designata   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, un componente e' scelto in  una  terna
designata  dal   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione; 
    c)  avanzo  o  disavanzo  di  amministrazione:  nel  bilancio  di
previsione e' iscritto come  posta  a  se'  stante,  rispettivamente,
delle  entrate  o  delle  spese,   l'avanzo   o   il   disavanzo   di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio  precedente  a
quello al quale  il  bilancio  si  riferisce;  l'avanzo  puo'  essere
utilizzato per  il  raggiungimento  del  pareggio  del  bilancio;  il
disavanzo e' iscritto come prima posta delle uscite per  il  relativo
riassorbimento. 
    d) scritture contabili: le scritture  contabili  sono  costituite
dalle scritture finanziarie e patrimoniali; le scritture  finanziarie
devono consentire di  rilevare  per  ciascun  capitolo,  sia  per  la
competenza, sia per i residui, la situazione  degli  accertamenti  di
entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi  stanziamenti;
esse devono evidenziare, inoltre, la situazione delle somme  riscosse
e pagate e di quelle  da  riscuotere  e  da  pagare;  sono  scritture
finanziarie: il giornale di cassa, la copia dei mandati, le scritture
ausiliarie;  le   scritture   patrimoniali   devono   consentire   la
dimostrazione del valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio
finanziario,  le  variazioni  intervenute  nel  corso  dell'anno  per
effetto della gestione di bilancio o  per  altre  cause,  nonche'  la
consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio; 
    e) competenze: e' istituito un unico  centro  di  responsabilita'
per la gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile
della  Commissione,  con  definizione  in  sede  regolamentare  delle
competenze interne alla Commissione relativamente ai procedimenti  di
amministrazione e contabilita'; 
    f) accertamento e riscossione delle entrate:  la  gestione  delle
entrate  si  attua  attraverso  le   fasi   dell'accertamento   della
riscossione e del versamento. La fase dell'accertamento  e'  la  fase
giuridica in cui, sulla base di idonea documentazione, sono  definite
le ragioni del credito, il suo ammontare, la persona del  debitore  e
la relativa scadenza. Il servizio di cassa e'  affidato,  in  base  a
specifica convenzione  in  seguito  a  gara  competitiva,  a  imprese
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria. Le  modalita'  per
l'espletamento  del  servizio  di  cassa   sono   coerenti   con   le
disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,
n.720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi; 
    g)  gestione  delle  spese:  la  gestione  delle   spese   segue,
conformemente al modello della contabilita' generale  dello  stato  e
degli enti pubblici, le fasi della assunzione  degli  impegni,  della
liquidazione e del pagamento; con l'approvazione del bilancio e delle
successive variazioni, si costituisce automaticamente  l'impegno  sui
relativi stanziamenti per le seguenti spese: indennita' spettanti  al
Presidente e ai  componenti,  trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio del segretario  generale  e  del  personale  dipendente  e
relativi  oneri  riflessi,  trattamenti  di  previdenza  e  di   fine
rapporto, canoni anche di locazione  e  imposte,  spese  puntualmente
determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di  legge  o
di regolamento; le spese di  rappresentanza  sono  unicamente  quelle
collegate   ai   rapporti   della   Commissione   con   interlocutori
istituzionali  esterni  e  sono   preventivamente   autorizzate   dal
Presidente  e  non  possono  superare  l'1%  delle   spese   per   il
funzionamento; puo' essere previsto un fondo per le spese  minute  di
importo non  superiore  a  1500  euro  aggiornabile  annualmente  con
delibera della Commissione; 
    h) beni mobili e immobili: i beni che costituiscono il patrimonio
della Commissione si distinguono in mobili ed  immobili,  secondo  le
norme del  codice  civile;  i  beni  sono  descritti  nei  rispettivi
inventari;  per  i  materiali  di  consumo  e'  tenuta  una  apposita
contabilita'; 
    i) attivita' negoziale: la Commissione, per il raggiungimento dei
propri fini  istituzionali,  ha  piena  autonomia  negoziale  e  puo'
stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi genere,  ad  eccezione
di quelli aleatori e delle operazioni speculative, nel rispetto della
legislazione  statale  vigente,  delle  disposizioni  di  adeguamento
all'ordinamento  dell'Unione  europea,  nonche'  delle   disposizioni
dell'Unione europea comunque  vigenti  in  Italia;  per  i  contratti
pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  trovano  applicazione  le
disposizioni del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni, e del relativo regolamento  di  attuazione;
la scelta della forma  di  contrattazione,  la  determinazione  delle
modalita' essenziali del contratto, la deliberazione a contrarre e la
stipula del contratto avvengono, previa verifica delle disponibilita'
di bilancio, nei limiti dei poteri di  spesa  assegnati  in  sede  di
approvazione del medesimo; per l'affidamento dei contratti di lavori,
servizi e forniture, si applicano, di norma, le  procedure  aperte  e
ristrette previste dal decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163;
sulla base di  una  motivata  determinazione  della  commissione,  e'
ammesso  il  ricorso  alla   procedura   negoziata,   con   o   senza
pubblicazione del  bando,  nei  casi  e  alle  specifiche  condizioni
previste dagli articoli 56 e 57 del  decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni;   le   procedure   per
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori sono  consentite
nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 125 dal decreto legislativo
12  aprile  2006,  n.  163,  e  nel   rispetto   delle   disposizioni
regolamentari vigenti; i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  sono
soggetti a collaudo o a verifica di  regolare  esecuzione,  anche  in
corso d'opera; il collaudo e l'accertamento della regolare esecuzione
non possono  essere  effettuati  dalle  persone  che  abbiano  svolto
funzioni nell'attivita' di progettazione, di direzione, di  vigilanza
e  di  controllo,  di  esecuzione  dei  lavori,  o  abbiano  comunque
partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi; 
    j) rinvio: per tutto quanto non  espressamente  previsto  trovano
applicazione le norme dell'ordinamento finanziario e contabile  dello
Stato e degli Enti pubblici. 
      Roma, 12 marzo 2010 
 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                        e l'innovazione               
                                    Brunetta                          
Il Ministro dell'economia 
       e delle finanze 
           Tremonti