IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160; 
  Visto l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, che stabilisce che «il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali puo' concedere, sulla  base  di  specifici  accordi  in  sede
governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro  mesi,
al personale anche navigante dei vettori aerei e  delle  societa'  da
questi  derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione   o
trasformazioni societarie»; 
  Visto l'accordo in  data  5  agosto  2009,  intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  alla
presenza dei rappresentanti delle societa' AIR  ONE  SPA  e  EUROPEAN
AVIA  SERVICE  SPA  (EAS),  nonche'  delle  OO.SS,  con   il   quale,
considerata la situazione di crisi nella quale  si  sono  trovate  le
predette societa', e' stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento
straordinario di integrazione salariale,  come  previsto  dal  citato
art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo  di  24
mesi a decorrere dal 5 agosto 2009, in favore di un numero massimo di
16 lavoratori delle societa' di cui trattasi,  dipendenti  presso  la
sede di Chieti; 
  Visto il decreto n. 47698 del 26 ottobre 2009 con il quale e' stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale in favore di 16  lavoratori  dipendenti  dalle
societa' AIR ONE SPA e EUROPEAN AVIA SERVICE  SPA  (EAS),  unita'  in
Chieti, per il periodo dal 5  agosto  2009  al  4  febbraio  2010  (I
semestre); 
  Visto l'atto notarile dell'11 novembre 2009, repertorio  n.  97588,
raccolta n. 23792, con il quale e' stata  stabilita  la  fusione  per
incorporazione della societa' EUROPEAN AVIA SERVICE SPA  (EAS)  nella
societa' AIR ONE SPA; 
  Vista l'istanza presentata in data 4 febbraio 2010, con la quale la
societa' AIR ONE SPA, ha richiesto  la  concessione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale,  ai  sensi  dell'art.  1-bis
della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal  5  febbraio
2010 al 4 agosto 2010, in favore di 16 lavoratori  dipendenti  presso
la sede di Chieti ed in cui si specifica che, a seguito della fusione
per incorporazione, alle iniziali 14 unita' lavorative della AIR  ONE
SPA si sono aggiunti i 2 lavoratori precedentemente dipendenti  dalla
EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS); 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il  periodo
dal 5 febbraio 2010 al 4 agosto 2010,  in  favore  di  16  lavoratori
dipendenti dalle societa' AIR ONE SPA ai sensi dell'art. 1-bis  della
legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004,  n.
249, e' autorizzata la concessione del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
5 agosto 2009, in favore di 16 lavoratori dipendenti  dalle  societa'
AIR ONE SPA, unita' in Chieti, per il periodo dal 5 febbraio 2010  al
4 agosto 2010. 
  Matricola I.N.P.S. AIR ONE SPA: 2302100732. 
  Pagamento diretto: No.