IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, che, ai fini della verifica del  rispetto  degli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  2009,  prevede  che  le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  sono
tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale e dal responsabile  del  servizio  finanziario,
secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto
dello stesso Ministero; 
  Visto l'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge n.  112  del  2008
che   dispone   altresi'   che   la   mancata   comunicazione   della
certificazione  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 31 marzo 2010, costituisce inadempimento al  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto l'ultimo periodo del predetto comma 15 dell'art. 77-bis, come
modificato dall'art. 9-bis, comma 4,  del  decreto-legge  n.  78  del
2009, che dispone che, nel caso in  cui  la  certificazione,  sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano
le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino  alla  data
di invio  della  certificazione,  solo  quelle  di  cui  al  comma  4
dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Considerato  che,  in  caso  di  mancato  rispetto  del  patto   di
stabilita' interno relativo agli  anni  2009-2011,  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 61, comma 10, dall'art. 76,  comma  4,  e
dall'art. 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito in legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come  modificato
dall'art. 2, comma 41, lettera e), della legge 22 dicembre  2008,  n.
203; 
  Tenuto  conto  che,  nell'anno  2009,  non  si   e'   concluso   il
procedimento diretto alla formalizzazione del  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali  di  cui  all'art.  7-quater,  comma  1,   lettera   c)   del
decreto-legge n. 5 del 2009,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 33 del 2009, concernente alcune esclusioni di pagamenti  dal
saldo del patto di stabilita'  interno  2009  e  che,  pertanto,  non
possono essere individuati - per l'anno 2009 - gli  enti  beneficiari
delle predette esclusioni e determinati i relativi importi esclusi; 
  Considerata la necessita' di reperire, in sede di certificazione  e
verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
2009, le informazioni contabili di bilancio finalizzate  a  valutare,
nell'anno 2010, la virtuosita' degli enti adempienti  al  patto  2009
per consentire l'attuazione del meccanismo di premialita', sulla base
degli indicatori economico-strutturali relativi al grado di autonomia
finanziaria e al grado di  rigidita'  strutturale  del  bilancio,  ai
sensi dei commi da 23 a 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge n.  112
del 2008; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 4 marzo 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Certificazione 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti soggetti al patto di stabilita' interno  trasmettono,  entro
il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,
IGEPA - via XX Settembre n. 97  -  00187  Roma,  una  certificazione,
sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal  responsabile   del
servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno per l'anno 2009,  secondo  il  prospetto  e  le
modalita'  contenute  nell'allegato  A  al   presente   decreto.   La
certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della
verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal
timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
  2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non  provvedono  ad
inviare detta certificazione nei modi  e  nei  tempi  precedentemente
indicati sono considerati, ai sensi dell'art. 77-bis, comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dall'art.  9-bis,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  inadempienti  al
patto di stabilita' interno 2009.