IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le regioni  Lombardia  (16  aprile
2009) ed Emilia Romagna (16 aprile  2009)  che  stabiliscono  che  il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,  in  data  2
settembre 2009, relativo alla societa' AREA CARGO S.r.l.,  unita'  di
Milano e Carpi  (Modena),  per  la  quale  sussistono  le  condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in  deroga  alla
vigente normativa; 
  Viste le note con le quali le regioni Lombardia (24 novembre  2009)
ed Emilia  Romagna  (15  ottobre  2009)  si  sono  assunte  l'impegno
all'erogazione della propria quota  parte  del  sostegno  al  reddito
(30%) che sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla
societa' AREA CARGO  S.r.l.,  in  conformita'  agli  accordi  siglati
presso il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda AREA CARGO S.r.l. in favore  dei  lavoratori  dipendenti
presso le sedi di Carpi  (Modena)  (4  lavoratori)  e  di  Milano  (1
lavoratore), per il periodo dal 3 settembre 2009 al 31 dicembre 2009; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  Fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' autorizzata  la  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali in data 2 settembre 2009, in favore  di  un  numero
massimo di 5 lavoratori della societa'  AREA  CARGO  S.r.l.,  per  le
unita' di Carpi (Modena) (4 lavoratori) e di Milano  (1  lavoratore),
per il periodo dal 3 settembre 2009 al 31 dicembre 2009. 
  A valere sullo stanziamento di cui  all'art.  2,  comma  36,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul  Fondo  per  l'occupazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
per l'occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro 28.007,65. 
  Matricola INPS: 5007224716. 
  Pagamento diretto: Si.