IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
                    dell'Amministrazione autonoma 
                        dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n. 111 concernente  la
disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi  diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della  convenzione  tipo  per  affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3553   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della societa' LU.MA.R. S.r.l. nei locali sui  in  Sbaudia  (Latina),
via Atleti Azzurri d'Italia; 
  Viste le note nn. 17949 e 17950 del 1º settembre 2008 con le  quali
l'Ufficio  regionale  del  Lazio  ha  comunicato  al   concessionario
l'esclusione parziale della cauzione  n.  255  -  prestata  ai  sensi
dell'art.  13,  comma  2,  della  citata  convenzione  -  per  omessi
versamenti  dovuti  a  titolo  di  imposta  unica  per  un   importo,
rispettivamente, pari a € 77.317,11 e € 29.387,17; 
  Vista la nota n. 22511 del 31 ottobre 2008 con la  quale  l'Ufficio
regionale del Lazio  ha  comunicato,  al  concessionario  l'ulteriore
escussione parziale  della  cauzione  n.  255  -  prestata  ai  sensi
dell'art.  13,  comma  2,  della  citata  convenzione  -  per  omessi
versamenti dovuti a titolo  di  vincite/rimborsi  prescritti  per  un
importo pari a € 76.658,58; 
  Vista la nota n. 2009/643/Giochi/SCO del  9  gennaio  2009  con  la
quale e stato comunicato, ai sensi e per  gli  effetti  di  cui  agli
artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
e  integrazioni,  l'avvio  del  procedimento   di   decadenza   della
concessione ai sensi dell'art. 13, comma 8, della convenzione per  il
mancato reintegro fino a  € 271.450,92  della  cauzione  prestata,  a
seguito della parziale escussione effettuata  dall'Ufficio  regionale
del Lazio con le note del 1º settembre  2008,  con  archiviazione  in
caso di ottemperanza; 
  Vista la nota n. 2009/10538/Giochi/SCO 17 marzo 2009 con  la  quale
e' stato comunicalo, ai sensi e per gli effetti di cui agli  articoli
7 e seguenti della legge n. 241/1990  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione
ai sensi dell'art. 13, comma 8,  della  convenzione  per  il  mancato
reintegro fino a € 271.450,92  della  cauzione  prestata,  a  seguito
della ulteriore parziale escussione effettuata dall'Ufficio regionale
del Lazio con la nota del 31 ottobre 2008, con archiviazione in  caso
di ottemperanza; 
  Vista la nota prot. n. 2009/11769 del  25  marzo  2009  inviata  al
predetto  concessionario  con  la  quale  e'  stata   comunicata   la
disattivazione  immediata  del  collegamento  con  il   totalizzatore
nazionale per la raccolta del gioco a distanza,  ai  sensi  dell'art.
12, comma 2, del decreto direttoriale 21 marzo 2006, per attivita' di
raccolta  irregolare  di  scommesse  presso   i   propri   punti   di
commercializzazione, con il contestuale  avvio  del  procedimento  di
revoca e decadenze della concessione prevista dal citato art. 12; 
  Considerato che il concessionario  in  questione,  a  fronte  delle
citate  note  n.  2009/643/Giochi/SCO  del  9  gennaio  2009   e   n.
2009/10538/Giochi/SCO  del  17  marzo  2009  non  ha  ottemperato  al
reintegro della suindicata cauzione; 
  Vista la nota n. 2009/27817/Giochi/SCO del 22 luglio  2009  con  la
quale e'  stato  comunicato  il  distacco  del  collegamento  con  il
totalizzatore  nazionale  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  7,  della
convenzione,  nelle  more  dell'emanazione   del   provvedimento   di
decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 13, comma  8,  il  cui
avvio  era  gia'   stato   comunicato   con   le   citate   note   n.
2009/643/Giochi/SCO del 9 gennaio 2009 e n. 2009/10538/Giochi/SCO del
17 marzo 2009; 
 
                              Dispone: 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse  erariale,  la   decadenza:   della   convenzione   di
concessione n. 3533 per  la  commercializzazione  delle  scommesse  a
quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei  cavalli,  ed
eventi non sportivi stipulata con la  societa'  LU.MA.R  S.r.l.,  con
sede legale in via Isonzo n. 139 - 04100 Latina operante  nel  comune
di Sabaudia (Latina). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della repubblica italiana. 
    Roma, 22 marzo 2010 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri